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Ordinanza — n. 29113/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pension recalculation appeal, ruling asbestos exposure benefits capped at 40 years of contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29113/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance decision denying a pension recalculation based on asbestos exposure. The lower court correctly determined that the pension had already been calculated using the maximum statutory contribution limit of 40 years, rendering additional asbestos-related benefits inapplicable. Consequently, the court held that the procedural exemption from litigation costs under Article 152 of the Civil Procedure Code did not apply because the suit sought a recalculation of an already granted benefit rather than the acquisition of a new one.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: The exemption from litigation costs for pension cases applies only when the judgment directly seeks the acquisition of a new benefit, not when it concerns the recalculation of an already granted pension where statutory contribution limits have been reached.

Parole chiave

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pension recalculation asbestos exposure contribution cap litigation costs exemption civil procedure code supreme court appeal social security benefits ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Pertanto, non poteva essere applicato l’esonero dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. previsto per i giudizi volti a ottenere prestazioni previdenziali.
DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater
3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13, comma 8, della Legge 257/1992 e dell'art.
art. 152 disp. att. c.p
Pertanto, non poteva essere applicato l’esonero dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
4062, che disconosce l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. lav., 28 marzo 2023, n. 8784
Come questa Corte ha già statuito in analoghi giudizi (Cass., sez. lav., 28 marzo 2023, n. 8784 e n.
Cass., sez. lav., 28 marzo 2023, n. 8750
Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 2023, n. 4062
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18982-2023 proposto da: BRANCACCIO RAFFAELE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO MONTORO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 152/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/03/2023 R.G.N. 202/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.18982/2023 Cron.

Rep. Ud.18/09/2024 CC del 18/09/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA CIRIELLO. RILEVATO CHE 1. -Con sentenza n. 152/2023 la Corte d'Appello di Salerno, per quanto qui rileva, ha accolto l’appello dell’INPS, rigettando la domanda di Brancaccio Raffaele, titolare di pensione VO n. 13550724 dall’01/07/2011 che, sul rilievo di essere stato esposto per oltre dieci anni all’amianto durante il rapporto di lavoro, e della rivalutazione dei contributi per il periodo dall’01/09/1977 al 31/01/1997, aveva chiesto che gli fosse ricalcolato il rateo pensionistico tenendo conto dei benefici contributivi riconosciuti (domanda amministrativa del 05/07/2017). 2.-In particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 1362/2019 aveva accolto le domande del sig.

Brancaccio, disponendo un ulteriore ricalcolo della pensione, con rivalutazione anche della retribuzione oltre la massima anzianità contributiva di 2080 settimane, corrispondente a 40 anni di contributi (in contrasto con la difesa dell’Istituto che sosteneva che il ricorrente già godeva del massimo beneficio previsto). 3.-La Corte territoriale ha accolto l'appello proposto dall'INPS, essendo stato il ricalcolo pensionistico già effettuato in maniera corretta dall'Istituto e non essendo riconoscibili ulteriori benefici contributivi, in quanto la pensione del sig.

Brancaccio era stata calcolata tenendo conto della massima anzianità contributiva. La Corte ha inoltre specificato che il giudizio non era volto a ottenere nuove prestazioni previdenziali, ma un mero ricalcolo della pensione già goduta dall'assistito. Pertanto, non poteva essere applicato l’esonero dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. previsto per i giudizi volti a ottenere prestazioni previdenziali. 4.-Avverso la decisione di secondo grado l’assicurato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso l’Istituto.

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 5. - Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente, contraddittoria e insufficiente in cui sarebbe incorsa la corte di Appello, non fornendo una chiara spiegazione delle ragioni alla base del rigetto della domanda di ricalcolo della pensione e fondando la decisione su motivi inconciliabili tra loro, senza considerare adeguatamente i fatti e le prove offerte. 6.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13, comma 8, della Legge 257/1992 e dell'art. 47, comma 1, del D.L. 269/03 (convertito in legge 326/03) e contesta il mancato riconoscimento della rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto e il conseguente ricalcolo della pensione, sul rilievo che il calcolo dei contributi non sarebbe stato effettuato correttamente e che l'INPS avrebbe dovuto includere tale rivalutazione nella determinazione dell'importo pensionistico. 7.

– Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., relativo all’esonero dalle spese giudiziali nei giudizi per prestazioni previdenziali, non applicando tale disposizione nonostante il ricorrente avesse dichiarato un reddito inferiore alla soglia prevista per beneficiare dell'esonero stesso.

8. Il primo motivo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, sono generici e infondati, poiché la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata ed ha correttamente applicato i principi affermati di questa Corte, in relazione al diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. In particolare è stato chiarito che è possibile beneficiare dell’incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all’amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli (secondo Cass. n. 30639/2022, la maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere – cfr .

Cass. 783/2024, Cass. n. 9290 del 2014; Cass. n. 19453 del 2008; cfr. anche Cass. n. 13870/15; v. Cass. n. 528/2023 secondo cui la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all’esposizione all’amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant’anni di contribuzione massima utile). Nel caso di specie la corte di appello ha evidenziato come l’INPS, nel procedere alla liquidazione della pensione e al successivo ricalcolo, abbia già correttamente considerato il massimo riconoscibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l’ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo.

Dalla mera lettura del ricorso per cassazione si evince come sia pacifico che il ricorrente abbia raggiunto tale tetto massimo di anzianità. Tutti gli ulteriori argomenti, volti a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella ragionatamente svolta dalla corte di appello, sono inammissibili in sede di legittimità. 9.- Infondato è pure il terzo motivo del ricorso, con i quale il ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che avrebbe dovuto beneficiare dell’esonero dalle spese processuali in quanto il giudizio riguarda una prestazione previdenziale.

Come questa Corte ha già statuito in analoghi giudizi (Cass., sez. lav., 28 marzo 2023, n. 8784 e n. 8750, punto 12 del Considerato), il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali è espressione di uno ius singulare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati, e opera solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Requisito indefettibile dell’esenzione è che il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Cass., sez.

VI-L, 9 febbraio 2023, n. 4062, che disconosce l’applicabilità dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in un giudizio concernente la rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto). Nel caso di specie, trattandosi di un ricalcolo di prestazioni già concesse,il beneficio non può essere applicato.

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari