Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Baraldi Massimo, had filed a main appeal against a second-instance judgment but remained silent after the court invited both parties to agree on a conclusion. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn and ordered the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9553/2024 R.G. proposto da : BARALDI MASSIMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BOVA ANNALISA (BVONLS67A43A773C) -ricorrente- contro BOUGRAINE BENACEUR, BOUGRAINE BENACEUR -intimati- sul controricorso incidentale proposto da BOUGRAINE BENACEUR, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA RAGAZZI DEL 99, 3/E DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato VANCINI STEFANO (VNCSFN74H28A944J) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MINELLI STEFANIA (MNLSFN73A45A944V) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.190/2024 depositata il 25/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del pr