Cassation appeal dismissed as case extinguished by prior settlement agreement and procedural proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following a procedural proposal under Article 380-bis c.p.c. that remained unanswered for forty days. Although the parties had settled the dispute in February 2022, the court ruled that the procedural proposal legally terminated the ongoing litigation. Consequently, no further ruling on costs was necessary as the settlement already addressed financial obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation proceeding is extinguished by the expiration of the forty-day period following a proposal for settlement, even if a prior private agreement exists, provided the procedural mechanism was properly activated.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30459/2020 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE N.3 A.S.L. DI PESCARA, rappresentata e difesa dall'avvocato MUNDO CARLA presso la quale è domiciliata come da pec registri di giustizia -ricorrente- contro CICCARELLI GINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI 45, presso lo studio dell’avvocato MAZZONE OLIVIERO rappresentata e difesa dall'avvocato DI SCIPIO MASSIMILIANO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 520/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA il 1/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che nessuna delle parti abbia chiesto la decisione del ricorso;Rilevato peraltro che, come da atto depositato il 4.5.2023 e dunque antecedentemente alla proposta di definizione del giudizio, l’oggetto del contendere è stato definito in via transattiva tra le parti fin dal febbraio 2022; Ritenuto che l’attivazione ed il completamento del procedimento di definizione a norma dell’art. 380-bis non possano che comportare ex lege l’estinzione del giudizio di cassazione, peraltro perseguita anche nella menzionata transazione, ove vi era l’impegno ad abbandonare con rinuncia tale giudizio;
Ritenuto quindi di dover pronunciare la menzionata estinzione; Ritenuto non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, avendo le parti definito in via transattiva anche tale aspetto (in misura di euro 2.800,00 oltre accessori a favore della Ciccarelli), tenuto conto, oltre a doversi evitare il rischio di duplicazioni, che se il pagamento di quell’importo non vi fosse in ipotesi tuttora stato, non resterebbe che azionare il titolo negoziale che ormai autonomamente sancisce quell’obbligo; Considerato che rispetto ad ogni eventuale divergenza su quanto qui ritenuto in punto spese le parti possono in ipotesi trovare tutela nelle forme di cui all’art. 391, co. 3, c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di