Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Telecom Italia, had filed a recourse against a ruling involving the controricorrente INPS but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the defaulting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24773/2023 R.G. proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dagli avvocati Marco Marazza e Domenico De Feo,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MASSIMO FERRARI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Fernando Caracuta, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro INPS, in persona del Direttore Centrale Entrate, Dott.
Antonio Pone, e come tale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Antonino Sgroi, Carla d’Aloisio ed Ester Ada Vita Sciplino,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 567/2023 emessa dallaCorte di appello di Lecce. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg