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Decreto — n. 29035/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29035/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29035/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26681/2020 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore avvocato MARIA ELENA ARGENTO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CASTELLI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE AGOZZINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.264/2020depositata il 01/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29035/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore avvocato MARIA ELENA ARGENTO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CASTELLI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE AGOZZINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.264/2020depositata il 01/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di esecuzione condono delle spese procedurali restituzione e risarcimento legittimazione per agire in via esecutiva esecuzione della sentenza condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26681/2020 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore avvocato MARIA ELENA ARGENTO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CASTELLI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE AGOZZINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.264/2020depositata il 01/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma,il 06/11/2024