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Decreto — n. 29031/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29031/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29031/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3762/2020 R.G. proposto da : BOSCO ELISEO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore avvocato LORENA DI GIAMBATTISTA -ricorrente- contro ARIC AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.720/2019 depositata il 14 novembre 2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrenteche reca in calce l’adesione del legale rappresentante dell’Agenzia, rimasta intimata nel giudizio di cassazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese poiché l’Agenzia non ha svolto difese nel giudizio di cassazione ed ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia

Regesto Legislator

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Decreto — n. 29031/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BOSCO ELISEO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore avvocato LORENA DI GIAMBATTISTA -ricorrente- contro ARIC AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.720/2019 depositata il 14 novembre 2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrenteche reca in calce l’adesione del legale rappresentante dell’Agenzia, rimasta intimata nel giudizio di cassazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese poiché l’Agenzia non ha svolto difese nel giudizio di cassazione ed ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia

Parole chiave

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desistenza dall'azione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione abbandono definitivo del procedimento azione di contestazione revoca dell'opposizione assunzione delle spese
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3762/2020 R.G. proposto da : BOSCO ELISEO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore avvocato LORENA DI GIAMBATTISTA -ricorrente- contro ARIC AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.720/2019 depositata il 14 novembre 2019; letta la rinuncia al ricorso del ricorrenteche reca in calce l’adesione del legale rappresentante dell’Agenzia, rimasta intimata nel giudizio di cassazione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese poiché l’Agenzia non ha svolto difese nel giudizio di cassazione ed ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 06/11/2024 Il Con