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Decreto — n. 29028/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to expiration of 40-day term for requesting decision under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 29028/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the 40-day deadline for requesting a decision expired without action from either party. The appellant, Iapadre Paolo, and the appellee, Azienda Unitaria Sanitaria Locale 01, failed to respond to the court's proposal for case definition. Consequently, the court ruled that both appeals were deemed withdrawn and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the 40-day period for requesting a decision expires without the parties' intervention, the appeals are deemed withdrawn and the cassation judgment is extinguished with mutual cost compensation.

Parole chiave

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expiration of time limit deemed withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings mutual compensation of costs procedural default spese di esecuzione obbligo di restituzione domanda riconvenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
127/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO L'AQUILA il 20/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la soccombenza reciproca;
art. 380-bis c.p
127/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO L'AQUILA il 20/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi principale e incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23132/2020 R.G. proposto da: IAPADRE PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. BELLONI N. 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CROCETTA FRANCO -ricorrente principale - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SAN PANTALEO3, presso lo studio dell’avvocato SERRANI NICOLETTA rappresentato e difeso dall'avvocato SANTUCCI VINCENZO -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 127/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO L'AQUILA il 20/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione delle rispettive impugnazioni;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi principale e incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la soccombenza reciproca;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazion