Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Brescia Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Margherita Distribuzione SPA argued for the appeal's continuation, but the court found no objection to the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23353/2023 R.G. proposto da: MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Baroni e Federico Hernandez, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro SONIA CATTANEO, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Vera Chiozzi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché nei confronti di FORTY SRL e IPER CARDUCCI SRL; -intimate- avverso la SENTENZA n. 172/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BRESCIA.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.