Cassation appeal dismissed for non-response; judgment declared extinguished under Art. 380-bis c.p.c. due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Bracco Ottavio, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28594/2020 R.G. proposto da: BRACCO OTTAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 1, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCELLA CLAUDIO -ricorrente- contro IRCCS ISTITUTO GIANNINA GASLINI, elettivamente domiciliato in ROMA Via Oslavia 28 presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO KUSTURIN, rappresentato e difeso dagli Avv. ERNESTO LAVATELLI e ALESSANDRO ARVIGO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 76/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO GENOVA il 07/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg