Court allows worker's claim to insinuate unpaid TFR contributions in bankruptcy, ruling on delegation vs. assignment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of a bankruptcy objection, allowing the worker to insinuate unpaid pension contributions. The lower court had incorrectly barred the worker based on a presumed assignment of rights to the private fund. The Supreme Court clarified that the worker retains standing unless specific evidence proves a valid assignment occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 comma 1 D.lgs. 252/2005; Art. 1260, 1268 c.c.: In supplementary pension schemes, the worker generally retains the right to insinuate unpaid contributions in bankruptcy unless the factual record proves a specific assignment of the credit to the fund.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6811-2021 proposto da: DI MAURO FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato MAURIZIO PAPA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO SIM S.P.A.; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 41/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 26/01/2021 R.G.N. 4824/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, con decreto n. 41 del 2021 ha respinto l’opposizione proposta da Fabrizio Di Mauro avverso il decreto emesso dal Giudice Oggetto Fallimento - opposizione stato passivo R.G.N.6811/2021 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 CC delegato ai fallimenti dello stesso Ufficio con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento SIM spa, in relazione al parziale rigetto della istanza di insinuazione al passivo del credito dallo stesso vantato.
2. Il Giudice delegato aveva escluso il credito vantato dal lavoratore per il trattamento di fine rapporto, relativamente alle somme conferite al fondo di previdenza complementare trattenute dal datore di lavoro e da questi non versate, ritenendo il lavoratore privo della legittimazione attiva.
3. Il Tribunale, in composizione collegiale, nel respingere l’opposizione ha sottolineato che legittimato a chiedere le quote di TFR annualmente maturate e non versate dal datore di lavoro era esclusivamente il Fondo di previdenza (vertendosi in una ipotesi di cessione del relativo diritto al Fondo) e che il lavoratore poteva agire in via surrogatoria ma, nel caso in esame, per il principio di immutabilità della domanda e per la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo (che impediva ogni modifica dell’originaria istanza) tale possibilità non era praticabile avendo il lavoratore agito iure proprio.
4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Di Mauro affidato a cinque motivi. Il Fallimento SIM spa non ha svolto attività difensiva.
5. Il ricorrente ha depositato memoria.
6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Considerato che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.lgs. n. 252 del 2005 nonché degli artt. 75, 81 e 100 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Tribunale erroneamente interpretato come “cessione” il concetto di “conferimento” di cui al comma 7 dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 252/2005, escludendo la legittimazione attiva del ricorrente in violazione degli artt. 75, 81 e 100 cpc.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n 3 cpc, per non avere ritenuto il Tribunale che l’onere della specifica indicazione del modulo negoziale (se delegazione o cessione) è a carico del Curatore e che, in caso di mancata prova da parte del Curatore, l’espressione “conferimento” dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 252/2005 dovesse essere interpretata come delegazione e non come cessione.
4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1269 e 1270 cc, per non avere il Tribunale ritenuto che il meccanismo di adesione a fondi di previdenza complementare configuri la fattispecie della delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 cc e che, ai sensi dell’art. 1270 co. 1 cc, il delegante potesse revocare la delegazione sino a quando il delegato non avesse assunto l’obbligazione in confronto del delegatario e non avesse eseguito il pagamento.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 80/1992 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Tribunale interpretato e considerato il Fondo complementare privato come soggetto legittimato alla surrogatoria di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 e non il Fondo di Garanzia INPS.
6. Con il quinto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 del D.lgs. n. 252/2005, per avere il Tribunale ritenuto che la natura del TFR potesse mutare a seconda che il lavoratore scegliesse espressamente di versarlo all’INPS o ad un fondo privato o rimanesse inerte.
7. I motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente e meritano accoglimento, richiamandosi le argomentazioni esposte nei precedenti di questa Corte (v. Cass.n. 18477/2023 nonché Cass. n. 16166/2023; n. 16279/2023; n. 6047/2024; n. 6048/2024; n. 7189/2024; n. 7193/2024; n. 11198/2024, queste ultime concernenti fattispecie sovrapponibili a quella in esame), che questo Collegio condivide pienamente, in assenza di argomentazioni che ne impongano un riesame.
8. In dette decisioni è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 legge fall.” .
9. Il decreto impugnato -che non si è attenuto al suddetto principio -va, quindi, cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, affinché proceda all’accertamento della natura negoziale del conferimento del lavoratore, allo scopo di verificare se si tratti di cessione o di mera delegazione, e decida la causa attenendosi a quanto statuito in sede di legittimità. Il giudice di rinvio provvederà inoltre alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, c