Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Giuseppe Galati, challenged a lower court judgment against Azienda Sanitaria Locale Avellino but did not act within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a formal renunciation, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO CAGGIANO MICHELINA, elettivamente domiciliato in ROMA V.VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato GIARDIELLO ENZO rappresentato e difeso dall'avvocato BARRASSO GIUSEPPE -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO, rappresentato e dagli avv.ti GUARENTE MARIAGIUSY, ABBONDANDOLO MARCELLO e MARIANO MARCO presso i quali è domiciliata come da pec registri digiustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3439/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 23/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la novità della questione e i contrasti manifestatisi nella giurisprudenza di merito;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Così