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Ordinanza — n. 28980/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows worker's appeal to determine if TFR contribution was a debt assignment or payment delegation in bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28980/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's decision that excluded the worker's standing to claim unpaid pension contributions in bankruptcy. The worker argued the contributions constituted a debt assignment, while the bankruptcy judge ruled it was merely a payment delegation held by the pension fund. The Court reversed this, holding that the nature of the transaction must be verified to determine if the worker or the fund holds the right to claim the debt. Consequently, the case was remanded to a different tribunal composition to ascertain the specific contractual arrangement.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 1 D.lgs. n. 252/2005; Art. 93 Legge Fallimentare: In bankruptcy proceedings regarding pension contributions, the worker generally holds standing to claim unpaid amounts unless evidence proves a specific assignment of the debt to the pension fund, requiring a factual determination of the transaction's nature.

Parole chiave

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pension contributions bankruptcy standing debt assignment payment delegation TFR rights legitimazione attiva remand to tribunal disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 1 D.lgs. n. 252 del 2005
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.lgs.
Art. 93 Legge Fallimentare
Art. 1268 cod. civ.
252 del 2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod.
Art. 1260 cod. civ.
civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.).
Art. 360 co. 1 n. 3 cpc
75, 81 e 100 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Tribunale erroneamente interpretato come “cessione” il concetto di “conferimento” di cui al comma 7 dell’art.
art. 1268 cod. civ
252 del 2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod.
art. 1260 cod. civ
civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18477/2023
Cass. n. 16166/2023
18477/2023 nonché Cass. n. 16166/2023; n.
Cass. n. 16279/2023
Cass. n. 6047/2024
Cass. n. 6048/2024
Cass. n. 7189/2024
Cass. n. 7193/2024
Cass. n. 11198/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6816-2021 proposto da: NIFOSI' EMANUELE, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato MAURIZIO PAPA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro FALLIMENTO SIM S.P.A.; -intimato - avverso il decreto n. cronologico 38/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 26/01/2021 R.G.N. 4827/2019. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, con decreto n. 38 del 2021 ha respinto l’opposizione proposta da Emanuele Nifosìavverso il decreto emesso dal Giudice delegato Oggetto Fallimento – opposizione stato passivo R.G.N.6816/2021 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 CC ai fallimenti dello stesso Ufficio con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento SIM spa, in relazione al parziale rigetto della istanza di insinuazione al passivo del credito dallo stesso vantato.

2. Il Giudice delegato aveva escluso il credito vantato dal lavoratore per il trattamento di fine rapporto relativamente alle somme conferite al fondo di previdenza complementare, trattenute dal datore di lavoro e da questi non versate, ritenendo il lavoratore privo della legittimazione attiva.

3. Il Tribunale, in composizione collegiale, nel respingere l’opposizione ha sottolineato che legittimato a chiedere le quote di TFR annualmente maturate e non versate dal datore di lavoro era esclusivamente il Fondo di previdenza (vertendosi in una ipotesi di cessione del relativo diritto al Fondo) e che il lavoratore poteva agire in via surrogatoria ma, nel caso in esame, per il principio di immutabilità della domanda e per la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo (che impediva ogni modifica dell’originaria istanza) tale possibilità non era praticabile avendo il lavoratore agito iure proprio.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Emanuele Nifosìaffidato a cinque motivi. Il Fallimento SIM spa non ha svolto attività difensiva.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Considerato che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.lgs. n. 252 del 2005 nonché degli artt. 75, 81 e 100 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Tribunale erroneamente interpretato come “cessione” il concetto di “conferimento” di cui al comma 7 dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 252/2005, escludendo la legittimazione attiva del ricorrente in violazione degli artt. 75, 81 e 100 cpc.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n 3 cpc, per non avere ritenuto il Tribunale che l’onere della specifica indicazione del modulo negoziale (se delegazione o cessione) è a carico del Curatore e che, in caso di mancata prova da parte del Curatore, l’espressione “conferimento” dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 252/2005 dovesse essere interpretata come delegazione e non come cessione.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1269 e 1270 cc, per non avere il Tribunale ritenuto che il meccanismo di adesione a fondi di previdenza complementare configuri la fattispecie della delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 cc e che, ai sensi dell’art. 1270 co. 1 cc, il delegante potesse revocare la delegazione sino a quando il delegato non avesse assunto l’obbligazione in confronto del delegatario e non avesse eseguito il pagamento.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 80/1992 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere il Tribunale interpretato e considerato il Fondo complementare privato come soggetto legittimato alla surrogatoria di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 e non il Fondo di Garanzia INPS.

6. Con il quinto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 del D.lgs. n. 252/2005, per avere il Tribunale ritenuto che la natura del TFR potesse mutare a seconda che il lavoratore scegliesse espressamente di versarlo all’INPS o ad un fondo privato o rimanesse inerte.

7. I motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente e meritano accoglimento, richiamandosi le argomentazioni esposte nei precedenti di questa Corte (v. Cass.n. 18477/2023 nonché Cass. n. 16166/2023; n. 16279/2023; n. 6047/2024; n. 6048/2024; n. 7189/2024; n. 7193/2024; n. 11198/2024, queste ultime concernenti fattispecie sovrapponibili a quella in esame), che questo Collegio condivide pienamente in assenza di argomentazioni che ne impongano un riesame.

8. In dette decisioni è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 legge fall.” .

9. Il decreto impugnato -che non si è attenuto al suddetto principio -va, quindi, cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, affinché proceda all’accertamento della natura negoziale del conferimento del lavoratore, allo scopo di verificare se si tratti di cessione o di mera delegazione, e decida la causa attenendosi a quanto statuito in sede di legittimità. Il giudice di rinvio provvederà inoltre alla regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, c