Court dismisses automatic job assignment claim for doctors, ruling it depends on budget and organizational choices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal against an appellate judgment that granted doctors a professional position after five years of service. While the lower court recognized the right to the role, the Supreme Court held that such assignments are not automatic but depend on available financial resources and organizational decisions by the public authority. Consequently, the court rejected the claim for automatic conferment and the associated additional pay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27, comma 1, lett. c) CCNL 8.6.2000; Art. 15-ter d.lgs. 165/2001: The conferment of professional medical management roles is not automatic but conditioned on available financial resources and organizational choices, excluding a rigid entitlement for all eligible staff.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23363/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro in Roma presso la Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Giovanni Faraone, che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la s entenza n. 106 /201 9 de lla Corte d’Appello di Ancona, depositata il6.5.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2024dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Gli attuali contro ricorrent i , dirigent i medic i dipendent i dell’ASUR Marche,convennero in giudizio la datrice di lav o ro per rivendicare il proprio diritto al conferimento di un incarico di natura professionale ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL di 8.6.2000 – e al conseguente trattamento economico aggiuntivo– a decorrere dall e rispettive date di maturazione del quinto anno di servizio, con condanna dell’Azienda al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore o al risarcimento dei dannida inadempimento.
Il Tribunale di Fermo , in funzione di giudice del lavoro, respinse tutte le domande. I lavoratori si rivolsero allora alla Corte d’Appello che, in parziale accoglimento dell’impugnazione e delle domande, riconobbe ai medici il diritto al conferimento dell’incarico di cui all’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL di 8.6.2000 allo scadere del quinquennio di servizio e al la percezione da tali date della maggiore indennità di esclusività e della retribuzione minima unificatanella misura di € 4.458,99. Contro la sentenza della Corte d’Appello di Ancona ASUR Marche ha proposto ricor s o per cassazione articolato in due motivi.
Imedici si sono difes i con controricorso . La ricorrente ha depositato memoria illustrativa n el termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I controricorrent i ha nno sollevato in via preliminar e eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. e di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con riferimento alla mancata produzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro la cui interpretazione è rilevante per la decisione della causa. 1.1.
L’eccezione è infondata, perché i CCNL del pubblico impiego, a differenza di quelli del lavoro privato (cui si riferisce la giurisprudenza citata dai controricorrenti),sono conoscibil i ex officiodal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, al loro reperimento, a prescindere dall’iniziativa di parte (Cass. nn. 7641/2022; 6394/2019; 19507/2014).
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia no, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.,«violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. e dell’art. 27 e ss. CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza Medico e Veterinaria, dell’art. 9, comma 1, e 21 del d.l. n. 78 del 31.5.2010,della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 423/2014». Secondo l’Azienda sanitaria la normativa legale e contrattuale, quantomeno come vigente all’epoca , esclude l’automaticità del conferimento di un incar ico « di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo»al dirigente medico per il semplice fatto che egli abbia maturato il quinquennio di servizio; e, quindi, non conferisce al dirigente il diritto a percepire, da quel momento, gli incrementi retributivi che i contratt i collettiv i ricollega no all’effettivo conferimento dell’incarico.La ricorrente imputa, pertanto, alla Corte d’Appello di Ancona l’errore di avere attribuito eccessiva ed esclusiva rilevanza alla modifica testuale apportata dall’art. 8 del d.lgs. n. 254 del 2000 all’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, laddove l’espressione (riferita agli incarichi) « possono essere attribuiti» è stata sostituita con la formula « sono attribuite» («funzioni di natura professionale …»).
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia, anch’esso , ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 42, comma 4, del CCNL 3.11.2005 CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza Medico e Veterinaria e art. 12, comma 3, CCNL 8.6.2000, parte economica Area della Dirigenza Medico e Veterinaria». La critica si concentra, in particolare, sulla parte della sentenza impugnata che ha attribu ito ai medici – quale conseguenza del riconosciuto diritto all’incarico di livello superiore – anche l’aumento della retribuzione di posizione minima dei dirigenti secondo le previsioni degli artt. 4 e 12 del CCNL 8.6.2000 di comparto, parte economica. 4.Il primo motivo di ricorso è fondato, intendendosi qui dare continuità a quanto già statuitoda questa Corte in casi del tutto analoghi al presente(Cass. nn. 11574/2023; 11575/2023; 21544/2024), in uno dei quali era anche parte la medesima azienda sanitaria (Cass. n. 1478/2024).
In tali provvedimenti – alle cui più ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. –è stato affermato il seguente principio di diritto: «l’attribuzione ai dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente quale fissato dall’atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa».
Nel caso qui in esame, la pretesa automaticità dell’incarico (rectius: dei compensi aggiuntivicollegati all’incarico) è limitata al tipo di incarico previsto dall’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL 8.6.2000 («incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo»), ma il principio di diritto affermato riguarda anche siffatta pretesa (oltre a quella di conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice). È stato quindi osservato che «l’art. 15-ter del d. lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti “compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis”»e che «ciò esclude – evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi –che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative – di merito –della P.A. di riferimento».Inoltre, «la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, co. 1, seconda parte d.lgs. 502/1992) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l’affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un’attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi».
Non rimane cheribadire che «il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento [anche]alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento di quella tipologia di incarico»(Cass. n. 11574/2023 cit.).
5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta quindi l’assorbimento del secondo, essendo da solo sufficiente per determinare – senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto – la decisione nel merito , con i l definitivo rigetto delle originarie domande del lavoratore (art. 384, comma 2, c.p.c.).
6. Il diverso esito della lite nei due gradi di merito e il recente affermarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui ribadito giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.
7. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso,non sussiste i l presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.
P.Q.M.
La Corte:accoglie il ricors o , cassa la sentenza impugnata e, decidendo