Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, representing the individual, did not act within the timeframe while the respondent, INPS, remained passive. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.341/2019 R.G. proposto da : BELLENTANI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato D'AMICO GIOVANNI (DMCGNN57L04I754F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNETTI ALESSANDRO (BRNLSN73A12H501Q) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto e rappresentato e difesodall’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.949/2018 depositata il 19/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di