Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Bove Rocco Mario Pietro, challenged a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers and the University of Naples Federico II. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5750/2023 R.G. proposto da : BOVE ROCCO MARIO PIETRO, domiciliato ope legis in Roma, Piazza Cavour, pressola Cancelleria della Corte di Cassazione con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore avvocato CONCETTA RUZZO,che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliata in ROMA Via Dei Portoghesi, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3411/2022 depositata il 20/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il