Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Bevilacqua Pasqualina, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the appellee, ASL Avellino, argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that the lack of a timely request constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment definition constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings and mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14232/2024 R.G. proposto da: BEVILACQUA PASQUALINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALATI GIUSEPPE VITO N.100/C, presso lo studio dell’avvocato GIARDIELLO ENZO rappresentato e difeso dall'avvocato BARRASSO GIUSEPPE -ricorrente- contro ASL AVELLINO, domiciliata come da pec registri di giustizia presso lo studio dell’avvocato MARIANO MARCO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4093/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI il 02/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la novità della questione ed i contrasti manifestatisi nella giurisprudenza di merito;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.