Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory forty-day period. The appellant, representing pensioners and commercial experts, had initially opposed the settlement but ultimately adhered to it without requesting a decision. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a court-proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7693/2022 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA A FAVORE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA (PRSMTT32A19H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERETTA GIOVANNI (BRTGNN68S23B157H) -ricorrente- contro PEDRETTI ALESSANDRO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.994/2021 depositata il 20/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso ed anzi ha aderito alla proposta; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.