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Ordinanza — n. 28837/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses CNPADC's appeal against the solidarity contribution deduction on pension rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28837/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that upheld the deduction of a solidarity contribution from pension rates. The appellant argued the fund lacked legal authority to apply the contribution, while the respondent maintained the measure was valid under specific legislative provisions. The court affirmed the lower court's decision, citing established case law regarding the illegitimacy of the contribution and the inapplicability of the ten-year prescription period to this specific debt.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 12 legge 335/1995; Art. 24 comma 24 d.l. 201/2011: The National Pension Fund lacks legal authority to apply the solidarity contribution to pension rates, and the ten-year prescription period does not apply to the resulting debt.

Parole chiave

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solidarity contribution pension rates legal authority prescription period Cassation appeal National Pension Fund illegitimate deduction aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335
509, violazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
Art. 24 comma 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
147, dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
Art. 2948 n. 4 c.c.
Art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935
Art. 2946 c.c.
Art. 19 comma 3 della legge n. 21/1986
Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n.
Art. 47 bis del D.P.R. n. 639/1970
civ., dell’art. 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
art. 115 c.p
10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 c.p.c.(art.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 2943 cod. civ
civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20701/2024
Cass. n. 23261/2024
Cass. n. 24651/2024
Cass. n. 31527/2022
Cass. n. 4362/2023
Cass. n. 4604/2023
Cass. S.U. nn. 27195 e 27433 del 2023
Cass. n. 27947/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1968-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PACINI LUIGI; -intimato- avverso la sentenza n. 2895/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2023 R.G.N. 3141/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Commercialisti Contributo solidarietà R.G.N.1968/2024 Cron. Rep. Ud.18/10/2024 CC RILEVATO CHE La Corte d’appello di Romaconfermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Luigi Pacini volta a far dichiarare l’illegittimità trattenute operate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati a partire dal 2004. Riteneva la Corte d’appello che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost.

Escludeva poi la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni. Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per tremotivi, illustrati da memoria. Luigi Pacini è rimasto intimato. A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale e parte ricorrente depositava memoria illustrativa. Il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, violazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e interpretato dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto delle delibere della Cassa n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 c.p.c.(art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per aver considerato illegittimo il contributo di solidarietà, nonostante fosse stato adottato dalla Cassa sulla base del novellato testo dell’art.3, comma 12 l. n.335del 1995.

Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) per non averela Corte pronunciato sulla domanda subordinata di applicazione del contributo dell’1% per il biennio 2012-2013 ai sensi dell’art.24, co.24, lett.

b) d.l. n.201 del 2011. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 2943 cod. civ., dell’art. 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e degli artt. 3 e 38 Cost. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute dalla Cassa. Il primo motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo il ricorso argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.In particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass. nn. 31875 e 32595 del 2018, Cass.nn. 20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019,Cass. n. 28054/ 20 20, Cass. nn. 6897 e 29535 del 2022, Cass. n. 10047/ 20 23, Cass. n. 12122/2023), ovvero che: -l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/1995, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/20 16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es.

Cass. n. 36001/ 20 22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/1995 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/2006, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass. n. 31875/ 20 18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/1995 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/2006. - la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.488, legge n.147/2013, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte:

Cass.10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). -l’art.24, co.24, lett.

b) d.l. n.201/2011 conv. con legge n.214/2011, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto. I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazionegiuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v.

Cass. n. 20701/ 20 24, Cass.n.23261/2024). Il secondo motivo è infondato. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c., in quanto in narrativa la Corte dà atto di tutti i motivi svolti dall’appellante, compresi i due avanzati in subordine, e li respinge esaminandoli congiuntamente al primo. Vale solo aggiungere che, come affermato da questa Corte (Cass. n. 24651/ 20 24), l’art.24, co.24 d.l. n.201/2011 richiede l’inerzia dell’Ente nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa, e tale ipotesi non può essere equiparata a quella in cui interventi siano stato effettuati a mezzo delle delibere, ex post dichiarate illegittime.

Inammissibile ex art.360-bis n.1 c.p.c. è il terzo motivo. Va ribadito (v. ad es. Cass. n. 31527/ 20 22 , Cass.n.4362/2023) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co.3 l. n.21/1986, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito.

Né vale in contrario richiamare l’art.47 - bis d.P.R. n.639/1970. Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. n. 4604/2023). Al rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese essendo rimasto intimato Luigi Pacini. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.

S.U. nn. 27195 e 27433 del 2023, Cass.n. 27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a pagare € 2000 in favore della Cassa delle Ammende;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricor