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Ordinanza — n. 28819/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling early invalidity pensions must follow general life expectancy age increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28819/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted early retirement benefits to an invalid worker. The INPS argued that the pension should be subject to annual age adjustments based on life expectancy indices, similar to standard old-age pensions. The court agreed, holding that while invalidity is a prerequisite, the benefit remains a direct old-age pension and thus must adapt to general demographic shifts.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010; Art. 22 ter comma 2 del D.L. n. 78 del 2009: Early retirement pensions for invalidity are subject to the general increase in the statutory retirement age due to life expectancy increments.

Parole chiave

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early retirement invalidity life expectancy adjustment pension age increase INPS liability statutory interpretation calcolo della pensione di invalidità prestazione di vecchiaia copertura dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010
503 del 1992 senza la dilazione della finestra annuale di cui all’art. 12 comma 1 del d.l. n. 78 del 2010.
Art. 22 ter comma 2 del D.L. n. 78 del 2009
78, art. 22 ter, comma 2, e dell’ art.
Art. 1 comma 8 del D.Lgs. n. 503 del 1992
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 12 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31001 del 2019
n.503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (in tal senso Cass. n. 31001 del 2019;
Cass. n. 26414 del 2020
Cass. n. 28078 del 2020
Cass. n. 16591 del 2022
28078 del 2020e da ultimo Cass. n. 16591 del 2022 e Cass.
Cass. n. 21657 del 2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21740-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro FERRO GIUSEPPA in qualità di erede di SACCHI GIANCARLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 449/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2019 R.G.N. 779/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. Oggetto Pensione finestre R.G.N.21740/2019 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 CC RILEVATO CHE 1. La Corte d'appello di Milano ha conferma to la sentenza del Tribunale di Pavia che aveva accolto la domanda di Giancarlo Sacchi di accertamento del diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del requisito, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del d. l gs. n. 503 del 1992 senza la dilazione della finestra annuale di cui all’art. 12 comma 1 del d.l. n. 78 del 2010. 1.1. La Corte territoriale ha richiamato propri precedenti con i quali si era affermato che, mancando nel sistema una norma che prevede l'espressa applicazione alla pensione anticipata d'invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole confermando la condanna dell’Inps al versamento delle dodici mensilità in favore dell’erededel Sacchi Giuseppa Ferro che si era costituita.

2. Perla cassazione della sentenza ricorre l’INPS che articola tre motivi. Giuseppa Ferro, erede di Giancarlo Sacchi , ha opposto difese con tempestivo controricorso. RITENUTO CHE 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 12 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.e si deduce che la normativa nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative "finestre" di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti" dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi.

4. Col secondo motivo, poi, è denunciata la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.e si deduce che la Corte di merito non avrebbe pronunciato sulla questione reiterata dall’INPS dell'applicabilità alla fattispecie dell'incremento del requisito anagrafico per le accresciute aspettative di vita alla stregua degli indici ISTAT. Rammenta che con il D.M. 6 dicembre 2011, emesso in attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12 bis, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, si prevede che "i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12 bis... convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122... sono incrementati di tre mesi".

5. Con il terzo motivo di ricorsopoi si contesta la violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22 ter, comma 2, e dell’ art. 12 commi 12 bis e 12 quarter del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e si deduce che tali disposizioni, disattese dalla Corte di merito, disciplinano il meccanismo del periodico adeguamento dei requisiti di accesso alla prestazione agli incrementi delle aspettative di vita ed operano anche nei confronti dei soggetti afflitti da minorazioni fisiche.

6. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati. 6.1. Ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto già affermato da questaCorte che si è pronunciata sulla questione oggi prospettata affermando che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, conv. dalla L. n. 102 del 2009, atteso che la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (in tal senso Cass. n. 31001 del 2019;

Cass. n. 26414 e n. 28078 del 2020e da ultimo Cass. n. 16591 del 2022 e Cass. n. 2 1 657 del 2024). L’accoglimento dei primi due motivi rende superfluo l’esame del terzo proposto in via subordinata e per il caso del rigetto delle altre censure. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie iprimi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano i