Cassation court dismisses appeal against pension solidarity contribution, ruling it unconstitutional and inadmissible due to lack of liquid claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the National Pension Fund inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the solidarity contribution for 2012 and 2013. The appellant argued the contribution violated constitutional rights, but the court confirmed its illegality based on established precedent. Consequently, the claim was dismissed as inadmissible because the underlying debt lacked the necessary liquidity and exigibility required for prescription arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 Cost.; Art. 2948 n. 4 c.c.: The Court holds that a claim for restitution of an unconstitutional pension deduction is subject to the ordinary ten-year prescription period and requires the credit to be liquid and exigible.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23730-2023 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro RAMPONI ORESTE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 177/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/05/2023 R.G.N. 315/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Commercialisti Contributo solidarietà R.G.N.23730/2023 Cron. Rep. Ud.18/10/2024 CC RILEVATO CHE La Corte d’appello di Bresciaconfermava in parte qua la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Oreste Ramponi volta a far dichiarare l’illegittimità trattenute operate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati a partire dal 2012. Riteneva la Corte d’appello che la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall’art.23 Cost.
Escludeva poi la prescrizione della pretesa di pagamento, il cui termine indicava in dieci anni.Accoglieva invece l’appello per gli anni 2012 e 2013 applicando il contributo di solidarietà nella misura dell’1% ai sensi dell’art.24, co.24 d.l. n.201/2011 Avverso la sentenza di primo grado ricorre la CNPADC per duemotivi, illustrati da memoria. Oreste Ramponi resiste con controricorso. A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza cameralee la ricorrente depositava memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
Il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, violazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e interpretato dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e combinato disposto agli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa e alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, emanate anche in virtù del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto ministeriale 14 luglio 2004, nonché dell’art. 115 c.p.c.(art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per aver considerato illegittimo il contributo di solidarietà, nonostante fosse stato adottato dalla Cassa prima della maturazione del diritto alla pensione e sulla base del novellato testo dell’art.3, comma 12 l. n.335.
Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dell’art. 2948, n. 4, c.c., dell’art. 2943 c.c., dell’art. 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e degli artt. 3 e 38 Cost. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute dalla Cassa. Il primo motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo il ricorso argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.
In particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronunce (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita da altre, tra cui Cass.nn. 31875 e 32595 del 2018, Cass. nn. 20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019,Cass. n. 28054/ 20 20, Cass. nn. 6897 e 29535 del 2022, Cass. n. 10047/ 20 23, Cass.n.12122/2023), ovvero che: -l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/1995, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/20 16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es.
Cass. n. 36001/ 20 22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità delcontributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/1995 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/2006, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass. n. 31875/ 20 18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/1995 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/2006. - la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.488, legge n.147/2013, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte:
Cass.10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). -l’art.24, co.24, lett.
b) d.l. n.201/2011 conv. con legge n.214/2011, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto. Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost. I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v.
Cass.n. 20701/2024, Cass. n. 23261/2024). Inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. è anche il secondo motivo. Va ribadito (v. ad es. Cass.31527/22, Cass.4362/23) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 -richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co.3 l. n.21/86, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito.Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/1970.
Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. n. 4604/2023). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.
S.U.nn. 27195 e 27433 del 2023, Cass. n. 27947/ 20 23). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in €2000 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di €2000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi al procuratore;condanna parte ricorrente a pagare a parte controricorrentel’ulteriore somma di € 2000; condanna parte ricorrente a pagare € 2000 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte