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Ordinanza — n. 28720/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling that the two-year limitation period for social security claims does not apply to public funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28720/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that had declared the social security institute's claim time-barred. The INPS argued that the two-year limitation period applies only to private workers, not to public funds seeking direct payment of contributions. The court agreed, holding that the specific limitation period does not bind third parties like the INPS, which remain subject only to the general statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003; The two-year limitation period for claiming contributions applies exclusively to workers and does not bind third parties such as social security institutions, which are governed solely by the general statute of limitations.

Parole chiave

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social security contributions limitation period public funds contractor liability statute of limitations applicable law third party rights decisioni in materia di pensione di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 così come modificato dall’art.
Art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251 del 2004
276 del 2003 così come modificato dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 e poi ancora dall’art.
Art. 1 comma 911 della legge n. 296 del 2006
251 del 2004 e poi ancora dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296 del 2006, dall’art.
Art. 21 comma 1 del d.l. n. 5 del 2012
296 del 2006, dall’art. 21 comma 1 del d.l. n. 5 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n.
Art. 4 comma 31 lett. a) e b) della legge n. 92 del 2012
35 del 2012 e dall’art. 4 comma 31 lett.
Artt. 2964, 2966 e 2967 c.c.
296 del 2006 e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c. in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18004 del 2019
Si è chiarito infatti che l’azione soggiace al solo termine di prescrizione (in tal senso già Cass. n. 18004 del 2019 e quindi Cass.
Cass. n. 19426 del 2023
18004 del 2019 e quindi Cass. n. 19426 del 2023 ) e tale indirizzo interpretativo è supportato da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico che sono tra loro indissolubilmente connessi.
Cass., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10778
276 del 2003 e senza dare adito all’impropria commistione tra normative diverse (Cass., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10778, punto 5.1.
Cass. n. 9262 del 2023
Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso, invece, rafforzare (Cass. n. 9262 del 2023, e n.
Cass. n. 9124 del 2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19909-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI; -ricorrente - contro ITALIAONLINE S.P.A.(già SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. soggetta all’attività di direzione e coordinamento di LIBERO ACQUISITION S.A.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMPITELLI 3, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO FELICE COLELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO GIUSEPPE CONSONNI; -controricorrente - Oggetto Contributi decadenza R.G.N.19909/2019 Cron.

Rep. Ud.18/09/2024 CC avverso la sentenza n. 1081/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 482/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città la quale- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recantel’importo di € 670.956,17 proposto da Italiaonline s.p.a., responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - aveva dichiarato decaduto l’INPS , per decorso del termine biennale, dal potere di esigere la somma oggetto del decreto che era ancora controversa (stante la rinuncia dell’INPS ad esigere l’importo di € 376.343,00).

2. L’INPS ricorre per la cassazione della sentenza articolando due motivi ai quali resiste con controricorso Italiaonline s.p.a. CONSIDERATO CHE 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 così come modificato dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 e poi ancora dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296 del 2006, dall’art. 21 comma 1 del d.l. n. 5 del 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 2012 e dall’art. 4 comma 31 lett.

a) e b)della legge n. 92 del 2012. 3.1. Ad avviso dell’Istituto ricorrente il termine decadenziale di cui all’art. 29 citato si applica solo ai lavoratori- i quali possono agire nei confronti del committente per il versamento di retribuzioni e contributi per tutta la durata dell’appalto e per i due anni successivi- e non anche all’Istituto previdenziale che richieda direttamente il versamento di contributi o premi . I n mancanza nel testo della norma di qualsiasi riferimento agli enti previdenziali, questi potrebberoagire nel termine di prescrizione del diritto.

4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 così come modificato dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 e poi ancora dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296 del 2006 e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si sostiene che ove si dovesse ritenere che anche gli enti previdenziali siano assoggettati al termine di decadenza di cui al citato art. 29 comunque tale decadenza nella specie non sarebbe maturata atteso che il 13 novembre 2012, entro il termine biennale dalla cessazione dell’appalto, l’Istituto aveva notificato alla società committente un verbale ispettivo, atto idoneo ad impedire il maturare della decadenza.

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in continuità con i precedenti di questa Corte(da ultimo Cass. nn. 21390, 10778 e 10776 del 2023) con i quali è stato affermato che il termine biennale di decadenza non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. 5.1. Si è chiarito infatti che l’azione soggiace al solo termine di prescrizione (in tal senso già Cass. n. 18004 del 2019 e quindi Cass. n. 19426 del 2023 ) e tale indirizzo interpretativo è supportato da argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico che sono tra loro indissolubilmente connessi. 5.2.

Quanto al dato testuale, punto d’avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderare l’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza degli enti previdenziali dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva o di quella concernente i premi. Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione. La decadenza, che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratori sono legittimati a rivendicare e non vincola i soggetti terzi, come gli enti previdenziali.

Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 e senza dare adito all’impropria commistione tra normative diverse (Cass., sez. lav., 21 aprile 2023, n. 10778, punto 5.1. delle “Ragioni della decisione”). 5.3. Il dato letterale è poi suffragato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlato rapporto di lavoro e dalla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva e di quella concernente i premi, elementi valorizzati nel presente giudizio dalle difese dell’INPS e dell’INAIL.

L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito alla tempestiva azione del lavoratore, e l’obbligo contributivo nei casi in cui «l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto». (Cass n. 18004 del 2019, cit., punto 9). Si deve rilevare, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge, pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso, invece, rafforzare (Cass. n. 9262 del 2023, e n. 9124 del 2 023 entrambe ai punti 4.2. e 4.3. delle “Ragioni della decisione”).

6. Le motivazioni di queste decisioni, che il Collegio, condivide, non sono in alcun modo incise dalle considerazioni svolte da parte controricorrente di tal che non vi è ragione di discostarsene.

7. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia dando applicazione ai principi sopra esposti e senza tener conto quindi dell’eccepita decadenza. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte