Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28717/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days after proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 28717/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. Although the appellant had adhered to the proposal, the procedural requirement to formally request the court's ruling was not met within the deadline. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings. No ruling on costs was made due to the late filing of the counter-appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days after a proposal for settlement is deemed a withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction settlement proposal statutory deadline deemed withdrawal cassation appeal Code of Civil Procedure time limit compliance eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la tardività del controricorso;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la tardività del controricorso;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8381/2024 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, presso lo studio dell’avvocato BERETTA GIOVANNI (BRTGNN68S23B157H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERSIANI MATTIA (PRSMTT32A19H501Z) -ricorrente- contro CALLEGARIN FABIO, elettivamente domiciliato in Rimini Corso D'Augusto 134, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.787/2023 depositata il 29/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente, che ha aderito alla proposta, abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la tardività del controricorso;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Co