Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28681/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows second ground regarding agricultural hourly contribution calculation based on actual work hours.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28681/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the first ground challenging the validity of a late re-alignment agreement but allowed the second ground concerning contribution calculations. The appellant argued for zone disadvantage benefits and a lower hourly rate, while the INPS contended the agreement was invalid due to timing and the rate was incorrect. The court ruled that contributions must be calculated strictly on actual hours worked for agricultural temporary employees, rejecting the lower rate claimed by the employer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 1 D.L. n. 338/1989; Art. 40 CCNL operai agricoli: contributions for agricultural temporary workers must be calculated exclusively on actual hours worked, not on contractual weekly hours.

Parole chiave

Generato dall'IA
agricultural temporary workers contribution calculation actual hours worked re-alignment agreement zone disadvantage benefits CCNL florovivaisti Corte di Cassazione ore di lavoro non effettuate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 1 D.L. n. 338 del 1989
con il primo motivo, deducendo la violazione di numerosissime disposizioni di legge e di contratti collettivi (art.39 Cost., art. 1 D.L.
Art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006
389 del 1989, e dell'art. 40 del c.c.n.l.
Art. 5 comma 4 D.L. n. 510 del 1996
389 del 1989; art. 5, comma 4, D.L.
Art. 39 Cost.
Art. 1 D.L. nr. 2 del 2006
con il primo motivo, deducendo la violazione di numerosissime disposizioni di legge e di contratti collettivi (art.39 Cost., art. 1 D.L. nr. 2 del 2006; art.
art. 19 C.P
28 CCNL 6 luglio 2006; art. 19 C.P.L.
art. 115 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 11343 del 2024
Cass. nr. 13185 del 2022
Cass. nr. 14062 del 2022
13185 del 2022, Cass. nr. 14062 del 2022; Cass.
Cass. nr. 30052 del 2022
14062 del 2022; Cass. nr. 30052 del 2022);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10230-2020 proposto da: PERRONE FELICITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLO BRUNO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrenti - Oggetto Previdenza Contratti di riallineamento retributivo Minimale contributivo R.G.N.10230/2020 Cron.

Rep. Ud.18/09/2024 CC nonché contro EQUITALIA SUD S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 880/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 1115/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, rigettava il ricorso dell’odierna ricorrente avverso un avviso di addebito Inps per contributiomessi in relazione ad operai agricoli a tempo determinato;

2. per quanto qui rileva , la Corte territoriale ha osservato che l'azienda agricola aveva corrisposto contributi parametrati ad una retribuzione oraria inferiore a quella dovuta, una volta esaurito ogni termine per il cd. «riallineamento», e comunque per aver calcolato l'ammontare retributivo giornaliero rapportato a sei ore e non a sei ore e 50 come invece previsto dalla contrattazione di settore;

3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. L’INPS ha resistito, con controricorso. È rimasta intimata l’Equitalia Sud S.p.A.;

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:

5. con il primo motivo, deducendo la violazione di numerosissime disposizioni di legge e di contratti collettivi (art.39 Cost., art. 1 D.L. nr. 2 del 2006; art. 20 D.Lgs. nr. 375 del 1993; art. 1 della legge nr. 389 del 1989; art. 5, comma 4, D.L. nr. 510 del 1996; art. 28 CCNL 10 luglio 2002; art. 28 CCNL 6 luglio 2006; art. 19 C.P.L. della Provincia di Brindisi del 20 settembre 2004) nonché della Delibera CIPE nr. 42 del 2000, la ricorrente imputa alla sentenza impugnata di averle erroneamente negato il diritto alle agevolazioni contributive previste per le Aziende ubicate in zone svantaggiate;

6. il motivo va disatteso;

7. le censure, - c arenti di specificità quanto al richiamo degli accordi collettivi,-sono comunque infondate perché, nella sostanza, pretendono di accreditare la tesi della legittimità dell’Accordo territoriale di riallineamento del 2004, la cui invalidità è, invece, posta a base dell’accertamento di inadempimento retributivo e, di conseguenza, dell’inadempimento contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. nr. 338 del 1989, convertito nella legge nr 389 del 989;

8. atale riguardo, va osservato che il giudizio della Corte di appello di illegittimità dell’accordo di riallineamento del 2004 è conforme agli indirizzi di questa Corte che, in diverse pronunce (Cass., nr. 3798 del 2019, punto 6 delle «Ragioni della decisione»; negli stessi termini, Cass. nr. 6868 del 2019, punto 22 delle «Ragioni della decisione»; Cass. nr. 24635 del 2023, punti 3.1. e ss. delle «Ragioni della decisione». In ultimo, Cass.nr. 11343 del 2024, punto 10), ha giudicato l’accordo invalido perché sottoscritto tre anni dopo il termine ultimo di efficacia dell'istituto delriallineamento invocato ai fini dei pretesi sgravi contributivi;

9. per grosse linee, in questa sede è sufficiente ricordare che l’art. 5 del DL nr. 510 del 1996 ( decreto convertito con modificazioni in legge nr. 608 del 1996) introduceva una disciplina volta ad estendere i vantaggi derivanti dalla corretta applicazione dei CC.CC.NN.LL., a quei soggetti che, invece, non ne avevano fatto applicazione. Con i cd. « contratti di riallineamento retributivo» si è, cioè, consentito a i datori di lavorodi uscire da una situazione di illegalità, in modo graduale, ed accedere ai benefici previsti dall’ordinamento, purché si rispettassero determinate tempistiche; nella fattispecie, l’accordo invocato è stato, invece, tardivamente stipulato;

10. con il secondo motivo, argomentato sempre in termini di violazione di norme di legge e dei contratti collettivi (artt.10,14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006; art. 3 e 16 D.lgs nr. 66 del 2003; direttive comunitarie nr. 93/104/CE e 2000/34/CE, Decreto Interministeriale 28 dicembre 1995; art. 5, comma 4, D.L. nr. 510 del 1996; art. 115 cod.proc.civ.), è censurata la decisione della Corte di appello per avere erroneamente calcolato gli oneri contributivi sulla base di un orario giornaliero diverso e maggiore rispetto a quello effettivamente osservato, senza tener conto della peculiarità del settore agricolo, in modo specifico con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

11. il secondo motivo è invece fondato nei termini che seguono;

12. la sentenza impugnata nel ritenere che la contribuzione vada fissata in relazione all’orario di lavoro settimanale stabilito dalla contrattazione collettiva provinciale, a prescindere dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non ha fattocorretta applicazione del principio di questa Corte in base al quale «In tema di imponibile contributivo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto delD.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, conv. dallaL. n. 389 del 1989, e dell'art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione»(Cass. nr. 13185 del 2022, Cass. nr. 14062 del 2022; Cass. nr. 30052 del 2022);

13. pertanto, va accolto il secondo motivo, per quanto di ragione, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglieil secondo motivo di ricorso, rigettato ilprimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa