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Decreto — n. 28664/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28664/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28664/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13374/2024 R.G. proposto da : ASSOCIAZ. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA (PRSMTT32A19H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERETTA GIOVANNI (BRTGNN68S23B157H) -ricorrente- contro LANZANI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in RIMINI CORSO D'AUGUSTO 134, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1063/2023 depositata il 30/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28664/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ASSOCIAZ. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA (PRSMTT32A19H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERETTA GIOVANNI (BRTGNN68S23B157H) -ricorrente- contro LANZANI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in RIMINI CORSO D'AUGUSTO 134, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1063/2023 depositata il 30/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari diritto al risarcimento danni caso di rigore economico importi compensativi monetari risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente, che anzi ha aderito alla proposta, abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13374/2024 R.G. proposto da : ASSOCIAZ. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA (PRSMTT32A19H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERETTA GIOVANNI (BRTGNN68S23B157H) -ricorrente- contro LANZANI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in RIMINI CORSO D'AUGUSTO 134, presso lo studio dell’avvocato GARATTONI GIANFRANCESCO (GRTGFR74R24H294W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1063/2023 depositata il 30/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente, che anzi ha aderito alla proposta, abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore antis