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Ordinanza — n. 28592/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription starts from July 6, not June 16, due to payment deadline extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Naples Court of Appeal, which had previously dismissed the claim. The lower court incorrectly determined that the prescription period for social security contributions began on June 16, 2010, based solely on the original payment deadline. The Supreme Court corrected this error by applying a specific Presidential Decree that extended the payment deadline to July 6, 2010, for the relevant economic activities, thereby delaying the start of the prescription period. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a new examination of the prescription timeline.

Regesto Legislator

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Art. 2934, primo comma, cod. civ.; Art. 2936 cod. civ.; The prescription period for social security contributions commences from the extended payment deadline established by specific regulations, not the original statutory date, when such regulations objectively delay the fulfillment of the obligation.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deadline extension Gestione separata Presidential Decree 2010 dies a quo quashing of judgment imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2934, primo comma, cod. civ.
Art. 2936 cod. civ.
civ.) in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod. civ.).
d.P.C.m. 10 giugno 2010
1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010 e rilevabile d’ufficio anche in questa sede.
d.lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
La disciplina dettata dal decreto rinviene il suo fondamento nell’art. 12, comma 5, del d.lgs.
d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4
335, dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
art. 2936 cod. civ
civ.) in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod. civ.).

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273
Cass., sez. lav., 13 settembre 2024, n. 24586
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Testo completo

NANZA sul ricorso 28618-2020proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren te – contro GIAMMARINO VITTORIA, rappresentata e difes a , in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati LETIZIO GALDI e ANTONIO ALFIERO, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC – controricorrente – R.G.N.28618/2020 Cron.

Rep. C.C. 18/9/2024 giurisdizione Obblighi contributivi verso la Gestione separata. Prescrizione e differimento del dies a quo. -2 - per la cassazione della sentenza n. 6928 del 20 1 9 del la CORTE D’APPELLO DI NAPOLI , depositata il 20 marz o 20 20 (R.G.N. 3150/2018). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 8 settembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–L’INPS ricorre per cassazione, in base a un motivo, contro la sentenza n. 6928 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli e depositata il 20 marzo 2020. 1.1.– La Corte territoriale ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, che aveva accolto l’opposizione dell’avvocata Vittoria Giammarino contro l’avviso di addebito notificato il 22 giugno 2015, per il complessivo importo di Euro 2.727,90, riguardante la contribuzione dovuta alla Gestione separata per l’anno 2009. 1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi(16 giugno 2010) e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che assurge a mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.

Nel caso di specie, neppure si può configurare un comportamento doloso, preordinato a occultare il debito contributivo e idoneo a sospendere il corso della prescrizione. Nessun rilievo decisivo – soggiunge la Corte di merito –si può attribuire alla circostanza pura e semplice dell’omessa iscrizione alla Gestione separata. A fronte di un atto di costituzione in mora notificato il 22 giugno 2015, risultano prescritte, pertanto, le pretese dell’Istituto. 2.– L’avvocata Vittoria Giammarino replica con controricorso , illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 3.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., dell’art. 2, commi da 26 a 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 , dell’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ad avviso del ricorrente, erra la Corte di merito nel ritenere che il dies a quodella prescrizione quinquennale coincida con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi per l’anno 2009 (16 giugno 2010) e che si dimostri ininfluente l’omessa compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi, riservato all’indicazione dei contributi dovuti alla Gestione separata.

Tale omissione renderebbe «oltremodo difficoltoso l’accertamento dell’inadempimento contributivo» (pagina 10 del ricorso per cassazione) e integrerebbe, pertanto, un doloso occultamento del debito contributivo, con la conseguente sospensione del termine di prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.). 2.–Il ricorso è fondato, nei termini di séguito esposti. 3.– Allorché sia proposta una censura inerente alla sospensione della prescrizione, è l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, a rimaneresub iudice. -4 - L’impugnazione delle statuizioni concernenti il profilo consequenziale della sospensione mantiene ancora viva e controversa anche l’identificazione del dies a quo, che si atteggia come quaestio iuris logicamente pregiudiziale, in quanto di sospensione si può discorrere in rapporto a un termine correttamente individuato nel suo esordio.

Anche su tale tema, dunque, si dispiega la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l’esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). Tale conclusione è avvalorata, sul versante processuale, dalle peculiarità del giudicato, quale unità minima di decisioneche a un fatto, qualificato da una norma, riconnette un determinato effetto giuridico. Il giudicato non si forma sui singoli segmenti della fattispecie e, nel caso di specie, cade sulla fattispecie della prescrizione, esaminata nel suo complesso.

Dal punto di vista sostanziale, viene in rilievo l’unitarietà di tale fattispecie, che dev’essere considerata alla stregua di tutti gli elementi che concorrono a determinare il tempo stabilito dalla legge per il prodursi dell’effetto estintivo. Una volta che sia statadedotta l’inerzia del titolare del diritto, sarà il giudice, pertanto, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo «determinato dalla legge»(art. 2934, primo comma, cod. civ.) in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod. civ.). 4.–Nel caso di specie, in cui si controverte sui contributi dovuti per l’anno 2009, sul tempo determinato dalla legge incidono le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010, che ha -5 - differito al 6 luglio 2010 il termine per il pagamento degl’importi dovuti, per i contribuentiche esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

La disciplina dettata dal decreto rinviene il suo fondamento nell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, previsione rilevante alla stregua della simmetria trai termini per il pagamento dei contributi e i termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi(art. 18, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 241 del 1997), econ la citata fonte primaria è inscindibilmente connessa. Il differimento non riguarda soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze deglistudi di settore siano fiscalmente assoggettati , per non aver scelto un diverso regime d’imposizione(Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273).In base al tenore testuale delle previsioni del decreto, è sufficienteil dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali siano stat i elaborati studi di settore (di recente, sul differimento al 6 luglio 2010, Cass., sez. lav., 13 settembre 2024, n. 24586, punti 16, 17 e 18 del Considerato). 5.– Né la parte controricorrente, nel sostenere che la questione della decorrenza del termine di prescrizione non sia stata devoluta a questa Corte (pagine 1 e seguenti della memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio), enuncia argomenti persuasivi, che inducano a rimeditare l’indirizzo oramai consolidato. 6.– In definitiva, la sentenza d’appello merita censura per aver fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010, senza tener conto del differimento al 6 luglio 2010, sancito dall’art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010 e rilevabile d’ufficio anche in questa sede. 7.–Pertanto, il ricorso è accolto, per quanto di ragione. 8.–La sentenza d’appello è cassata e la causa dev’essere rinviata alla Corte d’Appello di Napoli che , in diversa composizione, dovrà scrutinare il tema della prescrizione dei contributi alla luce deiprincìpi -6 - di diritto ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione ; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla