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Ordinanza — n. 28581/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal, leaving the pension contribution dispute unresolved.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28581/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the plaintiff, the National Pension Fund, formally withdrew the lawsuit before the hearing. Although the plaintiff initially argued that the solidarity contribution applied to the accountant's pension, they later acknowledged unfavorable precedent and requested the case be extinguished. Consequently, the court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings and exempted the plaintiff from further costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and precludes the application of the doubled uniform contribution fee, which is strictly interpreted as a sanction for rejected appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings solidarity contribution pension benefits doubled uniform contribution inadmissibility costs allocation diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
32385/2021, 41320/2021 e 1411/2022) ed ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e all’azione ponendo fine alla controversia ai sensi dell’ art. 390 c.p.c. nei confronti di Camillo Galaverni.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
509 del 1994” per avere ritenuto illegittima l’applicazione del contributo di solidarietà, previsto dall’art. 13 del Regolamento della Previdenza del 2013, alla pensione del rag.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
3, dodicesimo comma, della legge 335 del 1995 come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge finanziaria n.
Art. 3 comma 12 della legge 335 del 1995
128 del 2018 deducendone l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dodicesimo comma, della legge 335 del 1995 come novellato dall’art.
Art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994
296 del 2006; la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 e il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n.
art. 390 c.p
32385/2021, 41320/2021 e 1411/2022) ed ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e all’azione ponendo fine alla controversia ai sensi dell’ art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32385/2021
Cass. n. 41320/2021
Cass. n. 1411/2022
Cass. 05/12/2023 n. 34025
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 31821-2018 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro GALAVERNI CAMILLO; -intimato - avverso la sentenza n. 128/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 945/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE Oggetto Cassa previdenza ragionieri e periti commerciali Contributo di solidarietà R.G.N.31821/2018 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC 1. Con il ricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n. 128 del 2018 deducendone l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dodicesimo comma, della legge 335 del 1995 come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge finanziaria n. 296 del 2006 nonché dell’art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994” per avere ritenuto illegittima l’applicazione del contributo di solidarietà, previsto dall’art. 13 del Regolamento della Previdenza del 2013, alla pensione del rag.

Galaverni. 1.1. Nonostante la notifica del ricorso il 26 ottobre 2018, il rag. Galaverni non si è costitui to in giudizio. Successivamente all’avvenuta fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio la Cassa ha depositato atto di rinuncia. RITENUTO CHE 2. Con il ricorso è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dodicesimo comma, della legge 335 del 1995 come novellato dall’art. 1, comma 763, della legge finanziaria n. 296 del 2006; la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 e il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016. 2.1.

Successivamente al deposito del ricorso ed in vista dell’odierna adunanza camerale, la ricorrente ha preso atto della giurisprudenza sfavorevole della Cassazione che si è medio tempore consolidata, (cfr. ex multis Cass. nn. 32385/2021, 41320/2021 e 1411/2022) ed ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e all’azione ponendo fine alla controversia ai sensi dell’ art. 390 c.p.c. nei confronti di Camillo Galaverni. Ha insistito per la compensazione delle spese del giudizio.

3. Tanto premesso il ricorso, in mancanza di accettazione della rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile essendo emerso evidente dalla rinuncia depositata che è venuto meno l’interesse della Cassa ricorrente alla decisionedel suo ricorso. 3.1. Quanto alle spese del giudizio di legittimità la mancata costituzione del Galaverni esonera il Collegio dal provvedere sulle stesse. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr.

Cass.05/12/2023n. 34025).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.