Italian Supreme Court dismisses appeal against INAIL's office correction of employer classification based on INPS sector assignment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the Confraternity's appeal against the INAIL's decision to correct the employer's classification to the 'tertiary' sector. The Confraternity argued this violated specific laws and civil code articles, claiming the INAIL lacked discretion to override the INPS's prior classification. The court ruled that the INPS classification holds constitutive value for all social security purposes, mandating the INAIL to conform to it without margin for appreciation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 della legge nr. 88 del 1989; DM 12.12.2000: The classification of employers by the INPS pursuant to Article 49 of Law No. 88/1989 has constitutive effect for all social security and assistance purposes, including work injury insurance, requiring the INAIL to conform to such decisions without margin for appreciation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30409-2019 proposto da: VENERABILE CONFRATERNITA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI CORTONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato VERUSCA CASTELLANI; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto Rettifica INAIL Adeguamento classificazione INPS Art. 49 legge nr.88 del 2019 R.G.N.30409/2019 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC avverso la sentenza n. 299/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2019 R.G.N. 82/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dalla ConsiglieraDott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. la C orte d'appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la rettifica di ufficio dell’INAIL, disposta a seguito di diverso inquadramento da parte dell’INPS;
2. a vverso tale sentenza , ha proposto ricor so la Confraternita indicata in epigrafe, con due motivi, illustrati con memoria; l’INAIL ha resistito con controricorso;
3. i l Collegio, all'esito della Camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE:
4. con il primo motivo , è dedotta la violazione dell’art. 49, commi 1 e 2, della legge nr. 88 del 1989 nonché dell’art. 14, commi 1 e 3, del DM 12.12.2000;
5. con il secondo motivo , è dedotta la violazione degli artt. 1362, 1363 e1367 cod.civ.;
6. complessivamente, le censure imputano alla Corte di appello di aver erroneamente ritenuto legittima la rettifica dell’Istituto con riferimento all’inquadramento aziendale nel settore «terziario»anziché in quello « attività varie » sia perché disposta in contrasto con il disposto dell’art. 49 della legge nr. 88 del 1989 sia perché operata interpretando erroneamente il provvedimento dell’INPS;
7. le censure, come argomentate, sono infondate ;8. l a C orte di appello ha accertato , con statuizione non specificamente impugnata, che l’INPS aveva disposto l’inquadramento nel settore terziario della Confraternita ed ha quindi osservato che l’INAIL, senza margini di apprezzamento, doveva conformarsi, ai sensi del cit. 49 , al provvedimento adottato dall’INPS;
9. in tal modo, la sentenza impugnata h a rettamente applicato il principio espresso da questa Corte, cui va data continuità, secondo cui « a decorrere dall'entrata in vigore dellaL. n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inpssulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali […]e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»(Cass. nr. 29771 del 2022 che richiama Cass., sez. un., nr. 4837 del 1994, pronunciatasi sulcontrasto insorto in merito alla ricostruzione esegetica della legge9 marzo 1988, nr. 89, art. 49, nonché, tra le altre, Cass.nr. 8068 del 2011nella parte in cui afferma il valore costitutivo dell'inquadramentoINPS); 10.segue il rigetto del ricorso, con le spese che si liquidano come da dispositivo; 11.sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 b