Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal without notice, though litigation costs are compensated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's withdrawal was not notified to the opposing party, constituting a procedural defect. Although the appellant withdrew after noting a recent precedent, the lack of notification prevented the typical extinction of the proceedings. Consequently, the appeal was rejected, but the appellant's litigation costs against INPS were fully compensated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. nr. 115 del 2002: A unilateral withdrawal of a cassation appeal is inadmissible if not notified to the opposing party, as it reveals a lack of interest without extinguishing the process, while the standard additional contribution for the losing party does not apply in such cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34368-2019 proposto da: COOP LOMBARDIA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA MAMMOLI, MARCO MICHELINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - nonché contro Oggetto Rinuncia ricorso R.G.N.34368/2019 Cron.
Rep. Ud.18/09/2024 CC FALLIMENTO GRUPPO VIESSE INTERNATIONAL HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO TOTAL FADA S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 661/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2019 R.G.N. 163/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Coop Lombardia Soc. Coop, ai sensi delD.Lgs. nr. 276 del 2003, art. 29, al pagamento di contributi , sanzioni e interessi, per il periodo e nella misura indicati nella parte dispositivadella sentenza nr. 661 del 2019; avverso tale pronuncia , la Cooperativa Lombardia Società Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi ; ha resistito l'INPS con controricorso.
Sono rimaste intimate le altre parti di cui all’epigrafe; nelle more della decisione, parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, avendo preso atto di una recente pronuncia di questa Corte che, su analogo contenzioso , ha disatteso le tesi difensive qui proposte; chiamata la causa all'adunanza camerale del 18.9. 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2, c.p.c.); CONSIDERATO CHE: la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata - come nella specie - alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (così, tra le tante, Cass. nr. 23327 del 2024;
Cass. nr. 13923 del 2019); pertanto, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile; sussistono, tuttavia, ragioni per compensare integralmente, nei rapporti con l’INPS, le spese del giudizio di legittimità , così come chiesto dal rinunciante.Nulla deve provvedersi in relazione alle altre parti; non trova applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione,l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 , nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. nr. 228del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, (così, ex multis, Cass.nr. 23327 del 2024 cit.);
PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimitànei confronti della parte controri