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Sentenza — n. 28439/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses procedural error claim regarding specific project requirement in labor contracts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28439/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appellant's claim that the lower court erred procedurally by failing to verify the specific nature of the projects in the contracts. The court held that the lower court correctly applied the law regarding the lack of specific projects, noting that the appellant had previously failed to challenge this specific finding in the first instance. Consequently, the cassation court rejected the procedural objection but allowed the appeal on the merits, remanding the case to determine if the projects were indeed generic.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003; Art. 329, comma 1, c.p.c.: The lower court did not err in concluding that the absence of a specific project in the contracts rendered them illegal, as the appellant failed to specifically challenge this finding in the first instance, thereby precluding the formation of an internal res judicata on that specific point.

Parole chiave

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labor contracts specific project requirement internal res judicata procedural error remand for facts lavoro su chiamata contratti di lavoro mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003
con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 (come modificato dall’art.
Art. 329, comma 1, c.p.c.
il terzo motivo di ricorso è assorbito, in quanto - concernendo la quantificazione del risarcimento del danno – presuppone quella preliminare valutazione di genericità in concreto dei progetti inerenti ai contratti stipulati tra le parti, valutazione che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 329 cpv.
Art. 112, c.p.c.
con il secondo motivo di ricorso sideduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
112 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n.
art. 3 Cost
61 fornita dalla Corte territoriale sarebbe illogica e contraddittoria ponendosi in contrasto con il tenore letterale del testo normativo e con l’art. 3 Cost.
art. 112 cod.proc.civ
con il secondo motivo di ricorso sideduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art.
art. 302 c.p
né comporta gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c.
art. 112 c.p
Detta motivazione contenuta nella pronuncia impugnata esclude il vizio di omessa pronuncia, sicchéla denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2217/16
Cass. n. 2217/16; Cass. n. 14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass. n. 16583/12; Cass.n. 16808/11; Cass. n. 27196/06; Cass. n. 10832/98; Cass. n. 6769/98).
Cass. n. 14670/15
2217/16; Cass. n. 14670/15; Cass.
Cass. n. 4572/13
14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass.
Cass. n. 16583/12
4572/13; Cass. n. 16583/12; Cass.n.
Cass. n. 16808/11
Cass. n. 27196/06
16808/11; Cass. n. 27196/06; Cass.
Cass. n. 10832/98
27196/06; Cass. n. 10832/98; Cass.
Cass. n. 6769/98
10832/98; Cass. n. 6769/98).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31325-2020 proposto da: ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A. in Amministrazione Straordinaria, ( già ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A rappresentata e difesa dall’avvocato ADOLFO LARUSSA) in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ADALBERTO PERULLI; -ricorrente - contro Oggetto CONTRATTO A PROGETTO R.G.N.31325/2020 Cron. Rep. Ud.02/10/2024 PU MAIORANA LETIZIA; -intimata - avverso la sentenza n. 475/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/06/2020 R.G.N. 1544/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2024 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso, accoglimento del terzo; udito l'avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale avvocato ADALBERTO PERULLI. FATTI DI CAUSA 1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la società Abramo Customer Care s.p.a. a ripristinare il rapporto di lavoro con Letizia Maiorana in applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 in considerazione della stipula, dal maggio 2014 al settembre 2015, di 17 contratti di collaborazione per la vendita di beni e servizi attraverso call center “outbound” privi di progetto specifico e, dunque, illegittimi;

2. la Corte territoriale, premesso che il regime decadenziale dettato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 non si applica ai contratti a progetto, ha confermato l’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 ai contratti di collaborazione inerenti alle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound posto che le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e dal decreto legge n. 83 del 2012 al d.lgs. n. 276 hanno il senso di subordinare la possibilità di consentire il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto solo nel caso in cui il corrispettivo sia già stato definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento; la Corte territoriale ha aggiunto che la società non aveva censurato la pronuncia di primo grado nella partein cui aveva ritenuto insufficiente ad integrare il richiamo al progetto specifico, lo stereotipo contrattuale utilizzato dalla parte datoriale e che la questione di legittimità costituzionale ventilata dalla società appariva manifestamente infondata;

2. avverso tale sentenza la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria; l’intimata è rimasta tale; con “memoria di intervento”, Abramo Customer Care S.p.A. in Amministrazione Straordinaria si è costituita, comunicando l’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria (a seguito di decreto del Tribunale di Roma del 6.4.2022 e della sentenza del medesimo Tribunale del 26.1.2022, n. 78, con cui era stato dichiarato lo stato di insolvenza), aderendo a tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti atti difensivi da Abramo Customer Care S.p.A. e sostenendo la sopravvenuta improcedibilità del giudizio per incompetenza funzionale dell’adito giudice del Lavoro a favore del giudice fallimentare. RAGIONI DELLA DECISIONE1. con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 (come modificato dall’art. 1, comma 23, lett.

a) della legge n. 92 del 2012) e dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 avendo, la Corte territoriale, trascurato che per l’attività dei collaboratori outbound era stata introdotta una deroga alla necessità di individuare uno specifico progetto purché vi fosse una disciplina di fonte contrattuale, disciplina intervenuta nell’agosto 2013 con l’Accordo collettivo siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Secondo l’odierna ricorrente l’interpretazione dell’art. 61 fornita dalla Corte territoriale sarebbe illogica e contraddittoria ponendosi in contrasto con il tenore letterale del testo normativo e con l’art. 3 Cost. (rispetto agli agenti di commercio, previsti nell’ambito della stessa deroga), anche a fronte di una chiara circolare del Ministero del Lavoro (n. 14 del 2013) che spiegava come la disposizione avesse comportato una vera e propria esclusione della necessità dei requisiti di cui all’art. 61, comma 1, cit. a condizione che il contratto di collaborazione prevedesse il pagamentodel corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che, dunque, avrebbe assuntouna funzione autorizzatoria del ricorso a questa tipologia contrattuale a prescindere dal requisito d’un progetto specifico;

2. con il secondo motivo di ricorso sideduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la società non avesse proposto motivi di appello sul capo della sentenza di primo grado che aveva consideratogenerici i progetti dei contratti di collaborazione:la sentenza di primo grado, senza esaminare dett i progetti, aveva ritenuto illegittimi i contratti in base alla (mera) loro abusiva reiterazione nel tempo, nonostante che la società avesseillustrato in 14 pagine il progetto specifico indicato nei vari contratti;

3. con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 avendo, la Corte territoriale, condannato la società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di un risarcimento del danno peril periodo intercorrente dalla cessazione dell’ultimo contratto a progetto (30.9.2015) alla data della pronuncia della sentenza (21.6.2018), risarcimento del tutto esorbitante e ingiusto, quantificato in violazione della normativa vigente ratione temporis che, per i contratti a tempo determinato, prevede una indennità determinata tra un minimo di 2,5 retribuzioni ed un massimo di 12 mensilità;

4. preliminarmente, va respinta l’eccezione di incompetenza del giudice del lavoro sollevata dalla società in amministrazione straordinaria, con la “memoria di intervento”, basata - erroneamente - sulla diversità del soggetto interveniente; nel giudizio di Cassazionesono irrilevanti i mutamenti della capacità di stare ingiudizio di una delle parti; del pari il fallimento o l’ammissione di una parte alla procedura di amministrazione straordinaria (che si verifichi nelle more del giudizio di legittimità) non determina l'interruzionedel processo ex artt. 299 e ss. c.p.c. né comporta gli adempimenti di cui all'art. 302 c.p.c. , essendo il procedimento di legittimità dominato dall'impulso d'ufficio; per l’effetto, non vi è onere di riassunzione delgiudizio nei confronti della curatela fallimentare né di costituzione in giudizio di coloro a cui spetta proseguirlo (pur se ciò non esclude che il Curatore del fallimento o i Commissari giudiziali possano intervenire nelgiudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge: cfr.

Cass. n. 30785 del 2023);

4. ciò detto, il primo motivo di ricorso è infondato; 4.1. l’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dalla legge n. 92 del 2012 e successivamente dall’art. 7 del d.l. n. 76 del 2013 (convertito, con modificazioni, con la legge n. 99 del 2013), applicabile al caso di specie, recita: “Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center “outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articol o 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore […]” 4.2. si è trattato di norma che, anche per la sua origine storica, nell’ambito della riforma dei rapporti di collaborazione parasubordinati contrapponeva i call center inbound a quelli outbound quanto alla riconducibilità nell’alveo della subordinazione e non comportava la piena liberalizzazione dei contratti di collaborazione nei call center outbound nel senso propugnato da parte ricorrente, ma consentiva in tale settore l’utilizzo di contratti a progetto, secondo le regole di tale tipologia contrattuale, che ricomprendevano il collegamento funzionale a un risultato finale e la specificità del progetto, con la garanzia della determinazione del corrispettivo come definita da contrattazione collettiva, anche ad hoc; 4.3. la specialità della disciplina per il settore dei call center outbound andava dunque rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale ad individuare la base del corrispettivo (ovvero la natura delle prestazioni e le modalità per determinare il corrispettivo), mentre in generale l’art. 63 d.lgs. n. 276 del 2003,per la generalità dei collaboratori a progetto,si limitava a stabilire che ilcompenso fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguitoe comunque non inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività; 4.4. entro tali limiti l'Accordo del 3.12.2012 indicato da parte ricorrente legittimamente contrapponeva l’attività di call center inbound tendenzialmente subordinata e l’attività di call center outbound, per le quali venivano fissati il compenso orario e i parametri di riferimento; ed entro tali limiti va interpretata la norma speciale e specifica per il settore di cui si discute, anche perché interpretando l’inciso iniziale quale deroga (o esenzione) rispetto alle regole per i contratti a progetto, la norma non avrebbe senso compiuto e sarebbe sostanzialmente abrogata; 5.

è invece fondato nei sensi qui di seguito chiariti il secondo motivo di ricorso; 5.1. preliminarmente, il motivo va ricondotto al paradigma normativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, denunciando esso, in sostanza, non un error in procedendo, bensì un error in iudicando deiure procedendi in quanto il giudice di merito ha sì preso inesame la questione , prospettatagli dalla società appellante, dell’esistenza di un progetto specifico per i contratti stipulati tra le parti, ma ha poi ritenuto, erroneamente, che l’interpretazionedell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003esaurisse la questione medesima, senza bisogno di accertare in concreto se i progetti de quibus fossero o meno specifici anche perché sulla genericità dei progetti si sarebbe ormai formato il giudicato interno per omessa impugnazione a riguardo da parte della società.

Detta motivazione contenuta nella pronuncia impugnata esclude il vizio di omessa pronuncia, sicchéla denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. va riqualificata – come sopra anticipato -ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., come error in iudicando de iure procedendi. Detto errore interpretativo di norma processuale (l’art.329 cpv. c.p.c.) è consistito nel ravvisare un giudicato interno là dove in realtà non c’era, ossia nelritenere che l’avere il primo giudice considerato generici i progetti integrasse un capo autonomo di sentenza, mentre si trattava non di capo autonomo, bensì d’ un mero passaggio argomentativo necessariamente coinvolto dall’appello della società nel momento in cui essa rivendicava la validità dei contratti stipulati.

Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C., capo autonomo suscettibile di passare in giudicato se non impugnato (aliasminima unità suscettibile di acquisire la stabilità delgiudicato interno) è solo quello costituito dalla sequenza di tre segmenti: fatto, norma, effetto giuridico, attraverso la quale si afferma l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, di guisa che l’impugnazione anche d’uno solo di essi - l’effetto giuridico della (il)legittimità dei contratti, nel caso in discorso - riapre la cognizione sull’intera sequenza e impedisce la formazione del giudicato(cfr.

Cass. n. 2217/16; Cass. n. 14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass. n. 16583/12; Cass.n. 16808/11; Cass. n. 27196/06; Cass. n. 10832/98; Cass. n. 6769/98).

6. il terzo motivo di ricorso è assorbito, in quanto - concernendo la quantificazione del risarcimento del danno – presuppone quella preliminare valutazione di genericità in concreto dei progetti inerenti ai contratti stipulati tra le parti, valutazione che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 329 cpv. c.p.c. ha erroneamente reputato di non poter fare;

7. in conclusione, va accolto il secondo motivo nei sensi innanzi chiariti, rigettato il primo motivo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà ad accertare in concreto se i progetti facenti parte integrante dei contratti per cui è causa erano sufficientemente specifici e, in caso negativo, traendone le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorsonei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella ca