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Ordinanza — n. 28437/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as the appellant withdrew the lawsuit, extinguishing the proceedings without further ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28437/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant, Abruzzo Region, formally withdrew the lawsuit. Although the respondent, Antonio Iovino, accepted the withdrawal, the court noted that acceptance is not legally required for the withdrawal to take effect. Consequently, the proceedings ended without a ruling on costs or the need for additional uniform contribution payments.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, though acceptance prevents the withdrawal from being condemned for costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings unilateral act cassation appeal costs allocation spese di difesa rimborso delle spese indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
art. 390 c.p
Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); Sez.
Cass. n. 2317/2016
Cass. Sez. U, n. 4315/2020
23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
Cass. n. 34025/2023
Cass. n. 23175/2015
Sez.Un. 1923/1990
Sez. U, n. 4315/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1020/2019R.G. proposto da REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –ricorrente – contro IOVINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA, 14, presso lo studio dell’avvocato SABATINI FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato FOGLIETTI FEDERICA –controricorrente – Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Restitutio in integrum R.G.N. 1020/2019 Ud. 24/10/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 1020/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 2 di 4 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 436/2018 depositata il 21/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/10/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − REGIONE ABRUZZO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello L'Aquila n. 436/2018 depositata il 21/06/2018; − ANTONIO IOVINO ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c.

− con atto in data 19 luglio 2024 ritualmente sottoscritto, REGIONE ABRUZZOha rinunciato al ricorso; − la rinuncia è stata regolarmente accettata da ANTONIO IOVINO . Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez.Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); Sez. S4/L- R.G. 1020/2019 – CC 24/10/2024 - Pagina nr. 3 di 4 − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;

− nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dal controricorrentee le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023;

Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno24 ottobre