Italian Court dismisses appeal against public health official's dismissal due to failure to specify territorial choice during regional inquiry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Ferrigno inadmissible, upholding the lower court's decision that dismissed Iolanda Maria Musarra's claim for a pediatrician position. The court ruled that the National Collective Agreement requires a candidate to specify their chosen territorial scope during the regional inquiry phase, and failure to do so triggers immediate disqualification. Consequently, Ferrigno's initial acceptance of a role in Lentini-Carlentini without specifying the scope caused his automatic disqualification, clearing the position for Musarra.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 2005; Art. 33, commi 8 e 9, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 2005: The failure of a public health official to specify their chosen territorial scope during the regional inquiry phase constitutes an immediate ground for disqualification and removal from the regional roster, rendering the subsequent appeal against this procedural consequence inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14743-2019 proposto da: FERRIGNO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell'avvocato SIMONE BECCHETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MAIORANA; -ricorrente - contro MUSARRA IOLANDA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo studio dell'avvocato DINO CAUDULLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO MELI; -controricorrente - nonché contro Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.14743/2019 Cron. Rep. Ud.10/10/2024 CC REGIONE SICILIA - ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE, TINNIRELLO GRAZIA LINA, TOMASELLO GIUSEPPA ANNA; -intimati - avverso la sentenza n. 43/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 01/03/2019 R.G.N. 456/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza dell’1.3.2019, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e accoglieva la domanda proposta da Iolanda Maria Musarra nei confronti di Antonio Ferrigno, dell’Assessorato alla Salute per la Regione Sicilia nonché di Grazia Lina Tinnirello e Giuseppa Anna Tomasello, chiamate in causa quali controinteressate e rimaste contumaci, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante al conferimento dell’incarico di pediatra in libera scelta presso l’ambito di Bronte – Maniace – Maletto, previa declaratoria di decadenza dell’assegnatario Antonio Ferrigno, con ordine all’Assessorato Regionale alla Salute di provvedere ai conseguenziali adempimenti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi interpretare gli artt. 34, comma 1, e 33 ,commi 8 e 9, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 2005, che regolano la procedura di mobilità per gli incarichi di pediatria, nel senso che la decadenza dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di provenienza e la cancellazione dalla graduatoria regionale per l’anno in corso si ha nel momento in cui il candidato, accedendo in base all’ordine di graduatoria all’interpello dell’Autorità regionale, individui in quella sede l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico; - che, in conseguenza, l’accettazione dal Ferrigno dichiarata in quel frangente per l’ambito territoriale di Lentini –Carlentini in occasione della precedente procedura di mobilità bandita nel 2011, rinunciata in un secondo momento in occasione della convocazione da parte della ASP di Siracusa, aveva fin dall’iniziale accettazione prodotto l’effetto decadenziale dall’iscrizione nei relativi elenchi regionali, con la conseguente preclusione a partecipare al successivo bando di mobilità, determinando la disapplicazione dei provvedimenti correlati alla partecipazione del Ferrigno a quel bando e rendendo disponibile per la Musarra la sede di Bronte – Maniace – Maletto; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ferrigno, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Musarra non avendo L’Assessorato Regionale alla Salute e le dott.sse Tinnirello e Tomasello, pur intimati, svolto alcuna difesa; - che il ricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 1, e 33, commi 8 e 9, dell’Accodo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta e 1362 e 1363 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione delle norme collettive invocate alla stregua delle regole legali di ermeneutica contrattuale che assume viziata dalla mancata indagine circa la comune intenzioni delle parti e del loro comportamento complessivo anche successivo alla stipula dell’accordo; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 1, e 33, commi 8 e 9, citati e 1367, la medesima censura concernente l’erronea interpretazione delle norme collettive a confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa l’imporsi della lettura dalla stessa accolta alla stregua del canone ermeneutico sussidiario per il quale le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello in cui non neavrebbero nessuno; - che, entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nell’opporre una propria interpretazione della normativa contrattuale a quella accolta dalla Corte territoriale; - che, in particolare, il ricorrente non ha dato conto dell’affermato contrasto con gli invocati canoni di ermeneutica contrattuale, con i quali, al contrario, l’interpretazione giudiziale si rivela coerente, rispondendo alla lettera ed alla ratio dell’art. 34, comma 1, che prevede la sanzione della decadenza a fronte dell’ipotesi in cui il pediatra non specifichi, come dovuto, stante la possibilità di presentare domanda su più ambiti territoriali, quelloprescelto già in sede di interpello da parte dell’Autorità regionale; - che il disposto dell’art. 34, comma 1, dell’ACN 15 dicembre 2005 e smi è chiaro nel prevedere che la cancellazione dalla graduatoria e la decadenza dall’ambito territoriale di provenienza decorrano dalla convocazione ivi prevista con gli effetti di cui all’art. 33, commi 8 e 9 (cancellazione dalla graduatoria, perdita di titolarità della sede di provenienza e cancellazione dal relativo elenco, con la conseguente impossibilità di partecipare, nel triennio successivo, alle operazioni di mobilità); - che detta sanzione , al contrario, sa rebbe inutiliter data , laddove la decadenza dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di provenienza e la cancellazione dall’elenco regionale fossero riferiti alla decadenza prevista dall’art. 34, comma 2, in caso di non accettazione dell’incarico conferito dalla ASL dell’ambito territoriale individuato in sede di interpello; - che tanto contrasterebbe con il principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., per il quale quella previsione dovrebbe avere un qualche effetto, che diversamente non avrebbe, non comprendendosi rispetto a cosa dovrebbe verificarsi la decadenza (e non certo, come sostiene il ricorrente, dalla possibilità di scegliere contestualmente un altro ambito territoriale), si incardina perfettamente nel sistema delle competenze fissate in materia; - che, infatti, la risposta all’interpello dell’Autorità regionale, e cioè al soggetto competente all’assegnazione dei posti negli ambiti territoriali carenti(effettuata senza riserva alcuna), già prelude e definisce l’atto di nomina dell’interessato, cui logicamente consegue la perdita del precedente posto e l’esclusione dalle future procedure di mobilità; - che a tale atto di nomina segue il conferimento dell’incarico con accettazione da parte dell’interessato mediante sottoscrizione del relativo contratto, di competenza della ASL dell’ambito territoriale interessato, cui non a caso si prevede che la Regione trasmetta gli atti che formalizzano la nomina (nel testo della norma indicate come “le formalità per l’accettazione dell’incarico”), sottoscrizione in mancanza della quale si avrà la decadenza dall’incarico, secondo la regola generale; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato