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Sentenza — n. 28400/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to express withdrawal, ruling on procedural extinction under Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28400/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following the appellant's express withdrawal of the appeal. Although the appellant initially requested a decision on the inadmissibility of the appeal due to missing notification documents, they subsequently withdrew the case without the opposing party's acceptance. The court prioritized this withdrawal under the principle of the most liquid solution, ruling that the procedural extinction takes precedence over the substantive arguments regarding notification deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 24, 111 Cost.: When a party expressly withdraws an appeal, the court must declare the litigation extinguished without examining the merits or other procedural objections, prioritizing the withdrawal under the principle of the most liquid solution.

Parole chiave

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express withdrawal of appeal extinction of litigation Art. 391 c.p.c. principle of liquid solution procedural extinction allocation of litigation costs withdrawal without acceptance tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 380 bis c.p.c.
3.-Il Presidente ha qualificato quell’istanza come istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c., sicché ha fissatol’adunanza camerale.
Art. 276 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
363/2019) – va data prevalenza alla rinunzia espressa al ricorso da ultimo depositata da ATAC spa, sicché va pronunziata l’estinzione del giudizioai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 380 bis c.p
3.-Il Presidente ha qualificato quell’istanza come istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c., sicché ha fissatol’adunanza camerale.
art. 276 c.p
art. 391 c.p
363/2019) – va data prevalenza alla rinunzia espressa al ricorso da ultimo depositata da ATAC spa, sicché va pronunziata l’estinzione del giudizioai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un., 08/05/2014, n. 9936
Cass. n. 12002/2014
Cass. n. 11458/2018
Cass. n. 11458/2018; Cass.
Cass. ord. n. 363/2019
11458/2018; Cass. ord. n. 363/2019) – va data prevalenza alla rinunzia espressa al ricorso da ultimo depositata da ATAC spa, sicché va pronunziata l’estinzione del giudizioai sensi dell’art.
Cass. n. 31389/2023
ha concluso in udienza per l’inammissibilità dell’istanza e d ha richiamato il principio di diritto affermato daCass. n. 31389/2023.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7876/2023r.g., proposto da A.T.A.C.s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in Via Prenestina n. 45, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Flamment. ricorrente contro De Simone Stefania, elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentatae difesa da gli avv.ti Fabrizio Proietti e Fabio Raponi . controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 4127/2022 pubblicata in data08/02/2023, n. r.g. 3875/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024dal Consigliere dott.

Francescopaolo Panariello. Udite le conclusioni rese in udienza dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. dott. Carmelo Celentano, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udita la discussione dei difensori delle parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OGGETTO: P.D.A. - istanza di decisione – rinunzia espressa successiva – conseguenze 1.- Con provvedimento dell’11/09/2023 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., prospettandone l’improcedibilità per avere la ricorrente omesso di depositare la relata di notifica della sentenza dichiarata come “notificata via pec l’8/2/2022”.In particolare il Consigliere proponente ha evidenziato che la relata di notifica non è stata depositata neppure dalla controricorrente, né è presente nel fascicolo d’ufficio, e che il ricorso per cassazione non è stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Ha , infine , richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 21349/2022. 2.-Con atto del 23/10/2023 la società ricorrente ha presentato istanza di revocadi quella proposta. 3.-Il Presidente ha qualificato quell’istanza come istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c., sicché ha fissatol’adunanza camerale. 4.-La controricorrente ha depositato memoria. 5.-Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo ed è stata poi fissata l’odierna udienza pubblica per la questione – ritenuta di particolare importanza – relativa all’esito decisorio di un’istanza di decisione proposta dal difensore dell’originario ricorrente, ma privo di nuova procura speciale. 6.-La controricorrente ha depositato ulteriore memoria. 7.-In prossimità dell’udienza ATAC spa ha depositato rinunzia al ricorso, che non risulta accettata dalla controparte. 8.-Il P.G. ha concluso in udienza per l’inammissibilità dell’istanza e d ha richiamato il principio di diritto affermato daCass. n. 31389/2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In omaggio al principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost.(Cass. sez. un., 08/05/2014, n. 9936) – secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002/2014;

Cass. n. 11458/2018; Cass. ord. n. 363/2019) – va data prevalenza alla rinunzia espressa al ricorso da ultimo depositata da ATAC spa, sicché va pronunziata l’estinzione del giudizioai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ai fini della regolamentazione delle spese, va considerato che la predetta rinunzia non risulta accettata, sicché non vi sono ragioni per derogare al principio generale fondato sul criterio di causalità, secondo cui le spese del processo cedono a carico della parte che vi ha dato causa, nella specie a carico di ATAC spa. Esse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del modesto valore della causa(euro 2.444,44).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori della controricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data