Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28392/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation regarding tariff benefit loss in labor dismissal case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28392/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal for revocation inadmissible against its previous ruling on a labor dismissal case involving ENEL employees. The plaintiffs argued that the court erred by failing to recognize tariff benefits as disputed facts, but the court held that such benefits were not retributive and thus no rights were at stake. Consequently, the alleged error did not meet the strict criteria for revocation under Article 395 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 395, n. 4 c.p.c.: The appeal for revocation is inadmissible when the alleged error concerns interpretative choices rather than undisputed facts, or when the matter was already the subject of litigation between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal for revocation labor dismissal tariff benefits good faith interpretation Code of Civil Procedure undisputed facts ENEL employees soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 1375 c.c.
E’, poi, infondata la stessa censura dove si assumono violate o falsamente applicate le regole di correttezza e buona fede e art. 1375 c.c.
d.P.R. n. 115/2002
1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art.
art. 1366 c.c
art. 1375 c.c
E’, poi, infondata la stessa censura dove si assumono violate o falsamente applicate le regole di correttezza e buona fede e art. 1375 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. ord. 19/07/2024, n. 20013
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass. sez. un. ord. 19/07/2024, n. 20013).Nel caso di specie nessuno di tali requisiti sussiste.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso per revocazione iscritto aln. 6262/2024 r.g ., proposto da Foschi Duilio, Spalluto Francesco e Pugliese Pasquale, elett. dom.tiin Via di Vigna Stelluti n. 157, Roma, presso avv. Francesco Daddabbo, rappresentatie difesi dall’avv. Lorenzo Ciliento . ricorrenti contro ENEL spa, ENEL Italia spa (già ENEL Servizi srl), Servizio Elettrico Nazionale spa (già ENEL Servizio Elettrico spa), E-Distribuzione spa (già ENEL Distribuzione spa), in persona dei rispettivi legal i rappresentantipro tempore, elett. dom.ti in P.zza G.

Mazzini n. 27, Roma, presso Studio Trifirò Partners, rappresentati e difes i da gli avv.ti Vittorio Provera e Paolo Zucchinali. controricorrenti avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25504/2023 pubblicata i n data31/08/2023, n. r.g. 11618/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto OGGETTO: revocazione Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano. Udita la discussione dei difensori delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto da Foschi Duilio edaltri contro ENEL spa ed altre società. A sostegno della propria decisione questa Corte, in relazione al quinto motivo di quel ricorso, affermava: «10. Inammissibile è il quinto motivo nella parte in cui vi si lamenta la violazione dell’art. 1366 c.c., non essendo specificato anche nello sviluppo della censura in relazione a quale oggetto di natura negoziale sarebbe stato violato il principio della “interpretazione di buona fede”, sancito dalla citata norma, e come.

E’, poi, infondata la stessa censura dove si assumono violate o falsamente applicate le regole di correttezza e buona fede e art. 1375 c.c. La Corte di merito, infatti, ha considerato che “la verifica della legittimità del recesso non possa prescindere dal rispetto dei principi di correttezza e di buona fede e dell’intangibilità dei diritti quesiti”, ma ha ritenuto che non poteva reputarsi “sussistente un diritto quesito al beneficio tariffario che il recesso dell’ottobre 2015 non poteva pregiudicare”; e tale ultima conclusione ha indubbiamente diffusamente illustrato in relazione al caso di specie, come si è già visto». 2.- Avverso tale ordinanza Foschi Duilio e gli altri indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per revocazione per errore di fatto, affidato ad un motivo. 3.-ENEL spa e le altre società hanno resistito con controricorso. 4.-Tutte le parti hanno depositato memoria. 5.- Il P.G., dott.

Carmelo Celentano , ha depositato memoria scritta con cui ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, ribadita in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-I ricorrenti lamentano che , nell’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte sarebbe incorsa in un errore revocatorio, consistito nell’aver ritenuto esistente un fatto –l’avvenuta soppressione del beneficio tariffario per tutti i dipendenti e non soltanto per i nuovi assunti dall’01/07/1996 in poi –invece pacificamente escluso dal CCNL 23/04/1996 nella sua portata testuale.Il motivo è inammissibile, perché quello prospettato non è un errore revocatorioneppure astrattamente e in linea teorica, in quanto non attiene ad un fatto storico, bensì al risultato di una determinata interpretazione del CCNL 23/04/1996 il che rappresenta non attività percettiva di un fatto, bensì attività valutativa ed interpretativa di un testo contrattuale.

Peraltro, come ricordano gli stessi ricorrenti, la Corte territoriale aveva ritenuto superflua l’interpretazione di quel CCNL, adducendo ragioni valutate da questa Corte –in relazione a quel quinto motivo di ricorso per cassazione –non adeguatamente né fondatamente censurate. In particolare la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di un diritto quesito – a causa e in conseguenza dell’esclusione della natura asseritamente retributiva dei benefici tariffari – e ciò l’aveva indotta a ritenere superflua l’interpretazione del CCNL.

Anche sotto questo profilo, dunque, si è al cospetto non di un fatto, ma di scelte argomentative idonee a rendere conto di una determinata decisione sulla legittimità del recesso datoriale dell’ottobre 2015 (ciò che aveva comportato la perdita dei benefici tariffariche i ricorrenti pretendono di conservare). Infine va ancora una volta ribadito che l’asserito errore revocatorio deve riguardare un fatto non controverso ed avere efficacia determinativa di una decisione, ossia essere tale che, senza quell’errore, la decisione sarebbe stata di certo diversa.Questa Corte ha ripetutamente statuito che i n tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errorerilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consiste nell'erronea percezione deifatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asseritoerrore non abbia costituito “ terreno di discussione ” tra le parti;

b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essere essenziale e decisivo;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass. sez. un. ord. 19/07/2024, n. 20013).Nel caso di specie nessuno di tali requisiti sussiste. In particolare, la conservazione o meno di quel beneficio per gli assunti ante 01/07/1996 ha formato oggetto di controversia fra le parti nel giudizio di merito e di cassazione e, quindi, non era un fatto incontroverso; la decisione della Corte territoriale –e così quella di questa Corte sul ricorso per cassazione – si fonda su ulteriori argomenti, primo fra tutti la natura non retributiva di quei benefici tariffari e la conseguente insussistenza di “diritti quesiti”. Tali argomenti tolgono qualunque potenziale decisività al fatto oggetto dell’asserito errore revocatorio. 2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori delle controricorrenti. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di