Cassation court dismisses claim for damages due to five-year statute of limitations expiration. The court rejects the argument that the right to damages is imprescriptible. The claim was filed six years after the initial administrative action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Augusto Bellisario's appeal against the Abruzzo Region, ruling that his claim for damages was time-barred. Bellisario argued that the right to damages was imprescriptible because the administrative body had previously acknowledged the possibility of such an action, but the court found no such judicial recognition. Consequently, the five-year statute of limitations had expired before the claim was filed, and the subsequent legal actions did not interrupt the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2946 c.c.; Art. 2953 c.c.: The right to claim damages for illegal delay in public employment is subject to a five-year statute of limitations, and a prior administrative decision merely acknowledging the possibility of such a claim does not render the right imprescriptible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5593-2019 proposto da: BELLISARIO AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CORAPI, rappresentato e difeso dagli avvocati RENATO SIMONE, HERBERT SIMONE; -ricorrente - contro REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1310/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/06/2018 R.G.N. 550/2013;
Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.5593/2019 Cron. Rep. Ud.10/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 28 giugno 2018, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di L’Aquila e rigettava la domanda proposta da Augusto Bellisario nei confronti della Regione Abruzzo, avente ad oggetto la condanna della Regione al risarcimento dei danni dall’istante patiti a seguito dell’illegittimo ritardo con cui si era proceduto alla sua assunzione in prova come “commesso” presso la sede del Genio Civile di Avezzano ai sensi della l. n. 482/1968 (al decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1730 del 2.10.1985 che disponeva l’assunzione veniva data esecuzione, all’esito del giudizio di ottemperanza definito dal TAR Abruzzo con sentenza n. 292/1991, con l’ammissione in servizio del Bellisario in data 23.9.1991); - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’azionata pretesa risarcitoria soggetta a prescrizione quinquennale, configurando l’illecito imputato alla Regione fonte di responsabilità extracontrattuale, prescrizione decorsa, avendo il Bellisario proposto la domanda di risarcimento danni innanzi al Tribunale di L’Aquila in data 29.10.1999, sei anni dopo averla proposta per la prima volta nel corso del giudizio n. 828/1991, introdotto innanzi al TAR Abruzzo con ricorso in data 15.11.1991 e definito con sentenza n. 208/1993 del 12.6.1993, senza l’intervento medio tempore di nessun valido atto interruttivo della prescrizione, non potendo considerarsi tale né il ricorso in appello proposto dal Bellisario dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata decisione n. 208/1993 del TAR 3 Abruzzo, avendo il medesimo in quella sede insistito solo nella domanda relativa al pagamento in suo favore del trattamento economico globale dal 2.10.1985 ma non anche in quella relativa al risarcimento dei danni, né il ricorso al giudice del lavoro depositato in data 12.2.1998 e definito con sentenza n. 16 del 12.2.1999 in quanto avente ad oggetto la sola pretesa retributiva senza alcuna domanda di risarcimento dei danni; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bellisario, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Abruzzo; - che il ricorrente ha poi depositato memoria .
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione quinquennale, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla riconducibilità della fattispecie ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ed alla conseguente applicabilità della prescrizione quinquennale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici con riguardo all’interpretazione dei provvedimenti giudiziali, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della sentenza n. 16/1999 del Pretore del lavoro di L’Aquila, come anche della sentenza n. 713/1997 del Consiglio di Stato, a suo dire, dichiarative del diritto al risarcimento dei danni e, pertanto, idonee non solo a porsi quale atto interruttivo della prescrizione ma altresì a costituirecosa giudicata;- che con il terzo motivo, rubricato con riguardo ad un error in procedendo specificato dal riferimento all’imprescrittibilità del diritto azionato o comunque all’applicabilità della prescrizione decennale ed alla violazione del giudicato interno, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale cui osta il riconoscimento giudiziale del diritto da ritenersi cosa giudicata con conseguente imprescrittibilità del medesimo o al più soggezione a prescrizione decennale exart. 2953 c.c.; - che, i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nell’opporre, in termini peraltro non argomentati, una propria versione della fattispecie e degli atti processuali invocati all’interpretazione a riguardo accolta dalla Corte territoriale che, in ogni caso, risulta pienamente congrua sul piano logico e giuridico, atteso che, quanto alla qualificazione del tipo di responsabilità, s i conforma all’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. n. 13940/2017) secondo cui “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né a tal fine assume rilevanza l’eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale; il lavoratore può invece agire o a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione o ex art.2126 c.c., in presenza delle relative condizioni”, mentre quanto all’interpretazione dei provvedimenti giudiziali, le integrazioni al testo delle pronunzie invocate dal ricorrente si rivelano meramente tese a specificare gli eventuali effetti dell’azione risarcitoria possibile ma non introdotta in giudizio dal ricorrente, smentendo la formazione del giudicato sul punto; - che, di contro, il terzo motivo risulta infondato, per non essere la Corte territoriale incorsa nell’imputato error in procedendo, dato dalla violazione del giudicato, che, per quanto detto sopra, non è nella specie ravvisabile(non avendo il Consiglio di stato riconosciuto affatto il diritto al risarcimento del danno ed essendosi limitato ad affermare che era salva la possibilità di agire per tale risarcimento- dinanzi al GO, stante il passaggio in giudicato, sul punto, della pronuncia del TAR -), dovendosi pertanto escludere l’imprescrittibilità del diritto derivante dal riconoscimento giudiziale divenuto cosa giudicata e l’applicabilità dell’art. 2953 c.c.; - che, in ogni caso, anche il termine decennale di prescrizione dovrebbe ritenersi decorso, tenuto conto della inidoneità a porsi quali validi atti interruttivi dei successivi ricorsi recanti la domanda di risarcimento danni depositati innanzi al giudice del lavoro l’uno in data 29.10.1999 - non definito per non essere stato tempestivamente riassunto dopo la sospensione dovuta alla necessità di esperire il tentativo di conciliazione, con conseguente venir meno dell’effetto interruttivo permanente - l’altro indata 7.11.2002 - definito con pronunzia di estinzione del giudizio - , esiti che valgono a spostare il dies a quo del decorso della prescrizione al momento della proposizione del ricorso al TAR, il 15.11.1991 ( visto che non essendovi stata riassunzione di quel giudizio dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione era venuto meno anche l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, mantenendo valenza al solo effetto interruttivo istantaneo l'atto introduttivo del primo giudizio e non potendosi valere anche di quello sospensivo -così Cass 3/02/2023, n.3424 - ; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que