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Ordinanza — n. 28273/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding supplementary pension indemnity for pre-transfer service period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28273/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the heirs' appeal against the Second Instance Court's rejection of a supplementary pension indemnity claim. The heirs argued that a transfer decree equated their status retroactively, entitling them to benefits for service prior to 1993, while the opposing party maintained benefits only applied to service rendered within the destination ministry. The court rejected the appeal because the first ground lacked sufficient detail regarding the recusal request, and the second ground failed to demonstrate that the transfer decree retroactively granted the specific indemnity sought.

Regesto Legislator

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Art. 158, 51 c.p.c.; Art. 199 d.P.R. n.3/57: A cassation appeal alleging procedural nullity due to a judge's recusal is inadmissible if it fails to specify the content of the recusal request or the location of the relevant documents; similarly, an appeal claiming a transfer decree grants retroactive benefits is unfounded if the decree merely preserves status without explicitly attributing the specific indemnity ex tunc.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility judge recusal specification supplementary pension indemnity retroactive status attribution transfer decree interpretation finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione indennità di disoccupazione per dirigenti fondazione di previdenza a favore del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.c.
Art. 51 c.p.c.
Art. 199 d.P.R. n.3/57
d.P.C.M. n.95 dell'8.2.93

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 34469/19
Né il motivo localizza tali documenti, omettendo di precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. S.U. 34469/19).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19157-2018 proposto da: DELFINO ROSA, MUSOLINO GIUSEPPE, MUSOLINO DAFNE, MUSOLINO FRANCESCO, tutti nella qualità di eredi di SANDRO DOMENICO MUSOLINO, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO FRANCIO'; -ricorrenti - contro FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA; -intimati- avverso la sentenza n. 1094/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 1385/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Previdenza complementare presso il Fondo di Previdenza R.G.N.19157/2018 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC RILEVATO CHELa Corte d’appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda svolta da Musolino Dafne, Musolino Giuseppee Musolino Francesco quali eredi di Musolino Sandro Domenico, volta ad ottenere la liquidazione dell’indennità di fine servizio a carico del Fondo di Previdenza del Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze per tutto il periodo di servizio prestato, pur essendo egli stato trasferito a tale Ministero solo dal 1993.

Riteneva la Corte che, per il periodo antecedente al 1993, quando Musolino era dipendente del Ministero del Tesoro ed era stato comandato al Ministero delle Finanze, non spettasse l’indennità, poiché solo i dipendenti del Ministero delle Finanze erano iscritti al Fondo. Avverso la sentenza Rosa Delfino, Musolino Dafne, Musolino Giuseppe, Musolino Francesco, nella loro qualità di eredi, ricorrono per due motivi. Il Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia delle Entrate di Messina sono rimasti intimati.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt.158 e 51 c.p.c., in quanto il collegio era composto da un membro che aveva chiesto e ottenuto di astenersi dalla decisione. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art.199 d.P.R. n.3/57 e del d.P.C.M. n.95 dell’8.2.93. L’indennità spettava anche per il periodo antecedente a l trasferimento al Ministero delle Finanze poiché il decreto di trasferimento equiparava lo stato giuridico dei dipendenti trasferiti a quello dei dipendenti del ministero di destinazione.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il motivo si limita a riferire che uno dei consiglieri membri del collegio d’appello aveva chiesto e ottenuto di astenersi dalla decisione. Non è però riportato in modo specifico il contenuto della richiesta di astensione, né il provvedimento di accoglimento della richiesta. Né il motivo localizza tali documenti, omettendo di precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. S.U. 34469/19).

Il secondo motivo è infondato. Il decreto di trasferimento, come riportato nel corpo del motivo, si limitava ad affermare che i dipendenti trasferiti mantenevano l’anzianità di carriera e qualifica già avuta presso il Ministero di provenienza. Il decreto nega qualsiasi modifica peggiorativa dello status del dipendente, ma non attribuisce ex tunc ai dipendenti trasferiti il t