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Ordinanza — n. 28272/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court overturns appeal ruling, holding pension start date follows application date when prior contributions are computed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28272/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance Court's decision recognizing a pension start date based on contribution maturity rather than the application date. The appellant, INPS, argued the pension should commence from the month following the application because the applicant had opted to compute prior contributions from the FPLD fund into the Separated Management. The Court ruled that since the prior contributions were not yet part of the Separated Management before the application, the pension must begin from the month after the application was submitted, citing the general rule on contribution accumulation.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282; Art. 22, co. 5 l. n. 153/69: When prior contributions from a different fund are computed into a separate pension management, the pension treatment commences from the month following the application date, not the date of contribution maturity, as this constitutes a specific accumulation rule requiring the application to activate the prior contributions.

Parole chiave

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pension start date separate management contribution accumulation prior contributions INPS pension rules accredito di vecchiaia rendita semplice di vecchiaia età legale di pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co.
Art. 2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l.
Art. 6, co. 1 l. n. 155/81
Art. 22, co. 5 l. n. 153/69
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l.
Art. 16 l. n. 233/90
282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21361/21
Cass. 30256-30257/22
Cass. 30689/23
Cass. 10396/09
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17988-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; -ricorrente - contro SALMI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 174, presso lo studio degli avvocati ROSANNA NIGLIO, PIERO CELERE, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4924/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2017 R.G.N. 2875/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata Dm 282/96 R.G.N.17988/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC RILEVATO CHELa Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Salmi Maurizio il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’1.12.2004. La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Salmi Maurizio avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.12.2004, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria. Salmi Maurizio resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95.

La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente. Il ricorso espone in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva sia i fatti di causa, sia le ragioni della censura. Nemmeno è fondata l’eccezione di inammissibilità secondo cui la censura esposta col motivo di ricorso sarebbe questione nuova avanzata solo in sede di legittimità. D alla sentenza d’appello (p. 3 - 4 ) emerge invece che la questione del computo dei contributi a far tempo dalla domanda ex art.3 d.m. 282/96 era stata posta sia in comparsa costitutiva di primo grado, sia col motivo d’appello.

Tanto premesso, il motivo è fondato. In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, in seguito v. Cass.30256-30257/22, Cass.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.

Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta. Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”.

Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69. La sentenza va quindi cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello