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Ordinanza — n. 28251/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules pension start date follows application date, not rights maturity date, under contribution accumulation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28251/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the First Instance judgment which incorrectly set the pension start date based on the right's maturity rather than the application date. The applicant argued for an earlier start by requesting the inclusion of prior contributions from a different fund into the separate management scheme. The court held that because the separate management is part of the general system, the specific rule for contribution accumulation applies, mandating that the pension treatment begins from the month following the application date.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282; Art. 22, co. 5 l. n. 153/69: When contributions from distinct funds within the AGO are accumulated via a specific request, the pension treatment commences from the month following the application date, not the date the rights mature.

Parole chiave

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pension start date contribution accumulation separate management general system application date rule accredito di vecchiaia retroattività della rendita d'invalidità decorrenza del diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co.
Art. 22, co. 5 l. n. 153/69
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l.
Art. 6, co. 1 l. n. 155/81
Art. 16 l. n. 233/90
282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21361/21
Cass. 30256-30257/22
Cass. 30689/23
Cass. 10396/09
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7804-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro CHIODI FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1062/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 415/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata dm 282/96 R.G.N.7804/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze riconosceva a Chiodi Fernando il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’1.1.2005, nonché il diritto al supplemento di pensione con decorrenza dal maggio 2013, mese successivo a quello di presentazione della domanda di supplemento. La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Chiodi Fernando avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.1.2005, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per due motivi. Chiodi Fernando resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95.

La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.1, co.3 d.m. 2.5.1996, n.282 in relazione all’art.2, co.26 l. n.335/95. Il supplemento di pensione doveva avere decorrenza posticipata rispetto a quella riconosciuta, una volta stabilito che il diritto alla pensione decorreva dal maggio 2013, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda di computo. Il primo motivo è fondato. In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, in seguito v.

Cass.30256-30257/22, Cass.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.

Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”. Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo.

Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69. Il secondo motivo resta assorbito. In conclusione, la sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per i conseguenti accertamenti