Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' settlement and withdrawal of cassation appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following a settlement between the parties. INARCASSA had withdrawn its appeal against the lower court's ruling ordering Gustavo Bolzonello to pay a pension, while Bolzonello accepted the settlement. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the parties to compensate each other for litigation costs under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.: When parties settle a dispute and the appellant withdraws the appeal, the proceedings are extinguished and costs are compensated between the parties.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33482-2018 proposto da: INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E D ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BOLZONELLO GUSTAVO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 303/2017;
Oggetto Ricongiunzione contributi lavoratori autonomi R.G.N.33482/2018 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 10.5.2018, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Gustavo Bolzonello volta a condannare INARCASSA alla corresponsione della pensione di anzianità; che avverso tale pronuncia INARCASSA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Gustavo Bolzonello ha resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, INARCASSA ha depositato memoria con allegati atto di rinuncia al ricorso per cassazione e relativa accettazione, avendo nelle more le parti transatto la lite; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le sp