Italian Court corrects a clerical error in a previous order regarding the name of the appointed lawyer. The court allows the correction of a material mistake in the device section of an order. The court ruled that the error was a clear 'lapsus calami' not affecting the substantive content of the decision. The court ordered the correction of the name from Salvatore to Alfonso Fiorica in the device section. The court decided based on Article 391 bis of the Code of Civil Procedure. The court mandated the annotation of the correction in the original order. The court fixed the hearing date for the correction of the material error. The court noted that no objections were raised by the parties. The court established the rule for correcting clerical errors in judicial decisions. The court applied the principle that clerical errors must be corrected to reflect the true intent. The court dismissed any substantive arguments as the issue was purely clerical. The court allowed the correction of the lawyer's name in the order. The court partially allowed the request for correction of the order. The court settled the matter by correcting the clerical error in the order. The court inadmissible the request for correction of the order. The court allowed the correction of the clerical error in the order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed a request to correct a clerical error in a previous order regarding the name of the appointed lawyer. The material facts involved a discrepancy between the order's title and its device section, where the lawyer's name was incorrectly listed as Salvatore Fiorica instead of Alfonso Fiorica. The court decided to correct this 'lapsus calami' because it did not affect the substantive content of the decision, merely reflecting a clear typographical mistake.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Clerical errors in judicial decisions must be corrected to reflect the true intent of the decision, provided they do not affect the substantive content.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24440-2019 proposto da: CENTRO FISIOKINESITERAPIA ELIOS S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio degli avvocati PIETRO POZZAGLIA, GABRIELE FRANZA (Studio Legale Franza -Pozzaglia), rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIETTA ALONGI CAMMALLERI. -ricorrente - contro BONO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA FELICI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO FIORICA; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 10731/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/04/2024 R.G.N. 24440/2019;
Oggetto Correzione errore materiale R.G.N. 24440 /20 19 Cron. Rep. Ud.08/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che con istanza, presentata nell’interesse di Bono Salvatore, è stata chiesta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 10731/2024, pubblicata il 22.4.2024, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 24440/2019 lì dove, nel dispositivo, alla pag. 4, è stata condannata la società ricorrente CENTRO FISIOKINESITERAPIA ELIOS scrl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità con distrazione in favore dell’avvocato “Salvatore Fiorica” in luogo di “Alfonso Fiorica”; che la fissazione dell’udienza camerale è stata comunicata alle parti che nulla hanno opposto;
CONSIDERATO che la procedura richiesta è esperibile perché si verte in un evidente “lapsus calami”, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nella parte motiva della sentenza e risultante, invece, chiaramente dalla sua intestazione; che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il suddetto errore va eliminato modificando il dispositivo nei sensi sopra indicati; VISTO l’art. 391 bis cod. proc. civ.; FISSATA per la correzione dell’errore materiale occorso l’udienza camerale dell’8 ottobre 2024, in relazione alla quale nessuno ha presentato osservazioni;
PQM La Corte dispone la correzione dell’errore materiale occorso nel dispositivo della ordinanza n. 10731/2024, pubblicata il 22.4.2024, nel senso che, lì dove si legge, nel dispositivo, “Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Salvatore Fiorica che se ne è dichiarato antistatario”, deve invece leggersi ed intendersi “Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Alfonso Fiorica che se ne è dichiarato antistatario”. Manda alla cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale della ordinanza. Così