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Ordinanza — n. 28108/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy's appeal on joint liability for labor restitution due to solidary debt status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28108/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy administrator's appeal against the Second Instance Court's decision confirming the worker's joint liability for unpaid wages. The lower court found that the worker performed integrated activities for both the bankrupt company and another entity, creating a solidary debt obligation that precluded claims of absolute simulation. Consequently, the court ruled that the bankruptcy entity remains jointly liable for the restitution of sums, dismissing the administrator's arguments regarding the lack of exclusive employment.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002; In cases of joint employment where activities are indistinguishable, the existence of a solidary debt obligation prevents the worker from claiming absolute simulation of the labor relationship, thereby maintaining the liability of all co-employers.

Parole chiave

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solidary debt obligation joint employment liability absolute simulation of labor bankruptcy administrator appeal restitution of wages restituzione delle indennità di disoccupazione disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 cod.proc.civ.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn.
Art. 91 cod.proc.civ.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n.
art. 360 cod.proc.civ
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn.
artt. 2730 c.c
3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c.
artt. 112 c.p
art. 360 c.p
18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n.
art. 132 c.p
4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n.
art. 91 cod.proc.civ
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3899 del 2019
Cass. n. 16526 del 2024
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25363-2021 proposto da: FALLIMENTO n. 548/2016 IMMOBILIARE AIRONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL'UMANESIMO 69, presso lo studio dell'avvocato CARMELA DEL PRETE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro TANI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo STUDIO TOFFOLETTO -DE LUCA TAMAJO e SOCI, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FEDERICA PATERNO'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2959/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/08/2021 R.G.N. 4389/2017;

Oggetto COSTITUZIONE RAPPORTO LAVORO R.G.N.25363/2021 Cron. Rep. Ud.10/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in riforma parziale del provvedimento del giudice di primo grado, ha confermato l’improcedibilità del giudizio (per intervenuto fallimento) con riguardo alle domande di pagamento delle indennità di preavviso e supplementare proposte da Patrizia Tani nei confronti della Immobiliare Airone s.r.l. (rectius Fallimento n. 548/2016 Immobiliare Airone s.r.l. il liquidazione) mentre ha ritenuto procedibile la domanda proposta dalla società nei confronti della lavoratrice di restituzione di somme per simulazione assoluta del rapporto di lavoro e, nel merito, ha accertato lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Immobiliare Airone (oltre che, contemporaneamente, a favore di altra società, Idea Lavoro, sempre facente capo alla proprietà di Pierino Tulli).

2. La Corte territoriale, sulla scorta del quadro probatorio acquisito (evidenze documentali, prove testimoniali) ha accertato che nel medesimo stabile ove operava la società Immobiliare Airone svolgevano attività altre società, di proprietà del signor Tulli, e che la Tani lavorava sia per la Immobiliare Airone sia per la società Idea Lavoro, occupandosi di attività distinte (di natura immobiliare, per la prima società, più strettamente attinenti all’agenzia di lavoro interinale, per la seconda società); a fronte dell’utilizzazione, indifferente e contemporanea, delle prestazioni e della sussistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, la Corte territoriale ha rigettato la domanda (svolta in via riconvenzionale) della società circa la ricorrenza di una simulazione assoluta del rapporto di lavoro nonché la domanda di restituzione delle retribuzioni, vista l’obbligazione solidale sussistente tra i debitori solidali.

3. Avverso tale sentenza il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato da memoria. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c. avendo, la Corte di appello, trascurato di valutare – quali elementi probatori – il verbale di audizione della Tani nel procedimento penale relativo al fallimento della società, la dichiarazione del dott. Toccacelo (amministratore in carica al momento del sequestro penale), nonché erroneamente interpretato il restante materiale probatorio.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c, 1292, 2094 e 2697 c.c, avendo, la Corte di appello, violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella misura in cui ha accertato la sussistenza di un centro unico di interessi tra la società Idea Lavoro e la Immobiliare Airone, trascurando la domanda di verifica della mancata prestazione lavorativa in favore della società fallita (il cui accoglimento avrebbe dato ingresso alla domanda di restituzione delle somme versate senza causa).

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 c.p.c, avendo, la Corte di appello, condannato la società al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio nonostante il Tribunale avesse compensato tra le parti le spese di lite (pronunciandosi con un provvedimento di improcedibilità, per intervenuto fallimento, delle domande proposte sia dalla lavoratrice sia dalla società), tale capo di sentenza non sia stato oggetto di motivo di appello, e l’appello della società (riguardante la questione processuale della improcedibilità) sia stato accolto.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).4.1.

La Corte territoriale, pur richiamando le dichiarazioni rese dalla Tani all’Amministratore giudiziario nominato dal GIP di Roma (pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato), ha ritenuto di individuare le fonti del proprio convincimento tra le risultanze del processo ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi: le censure del ricorrente adombrano, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 5.1. Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha affermato che la Tani avesse lavorato esclusivamente per la società Idea Lavoro bensì ha accertato la stessa avesse lavorato a favore della società Immobiliare Airone (oltre che, in maniera indistinta e contemporanea, per la società Idea Lavoro), occupandosi di attività “di natura immobiliare” (oltre che di attività attinente all’agenzia di lavoro interinale); conseguentemente, ha rigettato la domanda (riconvenzionale) della società che deduceva l’assoluta simulazione del rapporto di lavoro e ha qualificato il Fallimento Immobiliare Airone quale datore di lavoro della Tani (accertando, in via incidentale, la codatorialità della società Idea Lavoro posto che la lavoratrice prestava simultaneamente servizio per due datori di lavoro, svolgendo un'attività talmente integrata che rendeva impossibile distinguere quale parte del lavoro fosse svolta per l'uno e quale per l'altro).

In conformità al consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di codatorialità e di responsabilità solidale di tutti i co-datori di lavoro (Cass. n. 3899 del 2019), la Corte territoriale ha conseguentemente ritenuto (solidalmente) responsabile dell’obbligazione retributiva il Fallimento Immobiliare Airone s.r.l. chiamato in causa quale datore di lavoro.

6. Il terzo motivo di ricorso non è fondato. 6.1. Questa Corte ha affermato che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suoesito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 16526 del 2024). 6.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha riformato in parte la sentenza di primo grado determinando le spese di lite in considerazione dell’esito complessivo del giudizio che ha visto la società pienamente soccombente nel merito.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

11. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di