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Decreto — n. 28035/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28035/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28035/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1015/2023 R.G. proposto da : NAPOLI SERVIZI SPA, elettivamente domiciliato in QUARTO CORSO ITALIA, 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANO ANNANTONIA (RMNNNT67R44G902L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMMUTINATO MARIA, FALCO ANGELAMARIA, MAGRI RITA, ROTA CIRO, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA PIEDIGROTTA 30, presso lo studio dell’avvocato QUATTROMINI GIULIANA (QTTGLN52E48F839B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Nonché NAPOLI SOCIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2517/2022 depositata il 04/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28035/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : NAPOLI SERVIZI SPA, elettivamente domiciliato in QUARTO CORSO ITALIA, 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANO ANNANTONIA (RMNNNT67R44G902L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMMUTINATO MARIA, FALCO ANGELAMARIA, MAGRI RITA, ROTA CIRO, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA PIEDIGROTTA 30, presso lo studio dell’avvocato QUATTROMINI GIULIANA (QTTGLN52E48F839B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Nonché NAPOLI SOCIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2517/2022 depositata il 04/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato indennità del difensore d'ufficio rimborso delle spese indennità per menomazione dell'integrità indennità per testimone prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2517/2022 depositata il 04/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1015/2023 R.G. proposto da : NAPOLI SERVIZI SPA, elettivamente domiciliato in QUARTO CORSO ITALIA, 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANO ANNANTONIA (RMNNNT67R44G902L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMMUTINATO MARIA, FALCO ANGELAMARIA, MAGRI RITA, ROTA CIRO, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA PIEDIGROTTA 30, presso lo studio dell’avvocato QUATTROMINI GIULIANA (QTTGLN52E48F839B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Nonché NAPOLI SOCIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2517/2022 depositata il 04/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 29