Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28032/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 28032/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Napoli Servizi Spa, had filed a recourse against a second-instance judgment involving multiple defendants and a liquidated company but remained silent after the court's offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limit litigation costs Civil Procedure Code renunciation of rights ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
IN LIQUIDAZIONE-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2826/2022 depositata il 13/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
IN LIQUIDAZIONE-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2826/2022 depositata il 13/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2053/2023 R.G. proposto da : NAPOLI SERVIZI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA (GVNLSN58H42E379W) rappresentato e difeso dall'avvocato GENTILE ALBERTO (GNTLRT65A02F839Y) -ricorrente- contro SCOGNAMIGLIO MICHELE, CASTELLANO ANNUNZIATA, FORMICOLA CAROLINA, BORRIELLO ANTONIO, COZZOLINO ANNUNZIATA, SPAVONE MARIA, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA PIEDIGROTTA,30 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato QUATTROMINI GIULIANA (QTTGLN52E48F839B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro NAPOLI SOCIALE S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2826/2022 depositata il 13/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,i