Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Castellano, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Riscossione Sicilia Spa, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal of settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17654/2021 R.G. proposto da : CASTELLANO IGNAZIO, elettivamente domiciliato in CALTANISSETTA CORSO UMBERTO I, 179, presso lo studio dell’avvocato BENNARDO CHIARA (BNNCRM76A69B429J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENNARDO MARCO (BNNMCM74D10B429V) -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI FRANCESCO (LVTFNC36P25C002B) rappresentato e difeso dall'avvocato TRIGONA GIOVANNI (TRGGNN66D24G273T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.601/2020depositata il 24/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec