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Decreto — n. 28020/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 28020/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. Telecom Italia, the appellant, did not request a decision on the proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs to the respondent, Lucia Castagna.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal failure to respond to proposal extinction of proceedings statutory time limit litigation costs allocation condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23701/2023 R.G. proposto da : TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato DE FEO DOMENICO (DFEDNC62E04A662D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARAZZA MARCO (MRZMRC72E26H501P) -ricorrente- contro CASTAGNA LUCIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI LUCA (SLVLCU75A17A345E) rappresentato e difeso dagli avvocati CIRILLO ERNESTO MARIA (CRLRST73P27F839I), CIRILLO FRANCESCO (CRLFNC72D13F839F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1050/2023 depositata il 24/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 29/1