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Ordinanza — n. 27864/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public health director's claim for overtime pay due to comprehensive monthly salary structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27864/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the public health director's appeal against the lower court's ruling in favor of the employer. The director argued that the employer incorrectly calculated paid leave hours based on a weekly 38-hour limit, claiming this resulted in unpaid overtime. The court rejected this, holding that the collective agreement establishes a comprehensive monthly salary covering all duties regardless of actual hours worked, thereby precluding any claim for additional remuneration based on time spent.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001; Art. 14 CCNL Dirigenti Medici 3.11.2005: The comprehensive monthly salary for medical directors covers all functions and tasks, excluding any entitlement to additional remuneration based on the actual hours worked or the weekly 38-hour limit.

Parole chiave

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comprehensive salary structure medical director collective agreement overtime pay dismissal weekly hour limit public health administration durata del riposo indennità giornaliera di malattia fascia flessibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso si denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di dirittoe dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art.
Art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001
3, c.p.c., in relazione all’art. 24 del d.l gs .
Art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001
165 del 2001, all’art. 27 medesimo decreto, nonché all’art.
Art. 14 del CCNL della Dirigenza Medica del 3.11.2005
27 medesimo decreto, nonché all’art. 14 del CCNL della Dirigenza Medicadel 3.11.2005».
Art. 380-bis.1 c.p.c.
L’attuale ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2 , c.p.c.) con reiezione dell’originario ricorso dellalavoratrice.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 366 c.p
art. 118 disp. att. c.p
Il ricorso è fondato, sulla base di quanto questa Corte ha già avuto mododi statuire nelle sentenze con cui sono stati decisi altri ricorsi sostanzialmente sovrapponibili al presente, alle cui più ampie motivazioni si rinviaai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 giugno 2012, n. 8958
Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass.
Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6666/2024 R.G. proposto da A.S.L. Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata in R oma presso la Ca ncelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC, degli avv. Marco Mariano, Marcello Abbondandolo e Mariagiusy Guarente dai quali è rappresentata e difesa -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la s entenza n. 2857 /20 23 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il26 . 9 . 20 23 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2024dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA L’attuale controricorrente, dirigente medico dipendente della Azienda Sanitaria Locale di Avellino, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate per effetto dell’errato calcolo del debito orarioassolto mediante le assenze per ferie, festività, malattie e similari. In particolare, l’allora ricorrente contestava all’Azienda il riconoscimento di sole 6 ore di debito assolto per ogni giornata di assenza giustificata, a fronte di un debito orario settimanale di 38 ore, che, diviso per le 6 giornate lavorativedella settimana, avrebbe dovuto portare al riconoscimento di un debito assolto di 6 ore e 20 minuti.

Da ciò sarebbe conseguita la necessità di un indebito maggior tempo di lavoro effettivo per coprire l’orario settimanale di 38 ore. La domanda delladirigente venne accolta dal Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, e la sentenza di primo grado venne confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame dell’A.S.L. Contro la sentenza della Corte territoriale l’A.S.L. Avellino ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motiv o . Lalavoratrice si è difesa con controricorso . L’attuale ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla datafissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si deve osservare che il ricorso è ammissibile, nel senso che –contrariamente a quanto eccepito dalla controricor rente – espone i fatti di causa essenziali all’illustrazione della critica svolta nei confronti della sentenza impugnata e le norme di diritto e di contratto collettivo che si assumono violate(art. 366 c.p.c.).

2. Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso si denuncia «Violazione o falsa applicazione di norme di dirittoe dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 24 del d.l gs . n. 165 del 2001, all’art. 27 medesimo decreto, nonché all’art. 14 del CCNL della Dirigenza Medicadel 3.11.2005». La ricorrente invoca il «principio di o n nicomprensività della retribuzione»del personale con qualifica di dirigente, per sostenere che l’eventuale erroneità del metodo di calcolo del debito orario assolto nelle giornate di assenza (metodo che dichiara di avere nel frattempo spontaneamente modificato) non av rebbe potuto comunque far sorgere il diritto del la dirigente al pagamentodi differenze retributive.

3. Il ricorso è fondato, sulla base di quanto questa Corte ha già avuto mododi statuire nelle sentenze con cui sono stati decisi altri ricorsi sostanzialmente sovrapponibili al presente, alle cui più ampie motivazioni si rinviaai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. nn. 20796/2024; 21129/2024; 21529/2024; 21530/2024; 21567/2024 ; 21575/2024; 21886/2024; 21887/2024). In quei precedenti è stato affermato il seguente principio di diritto, al quale si intende qui dare continuità: «Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro.

In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici».

Sulla base di un dettagliato esame dei CCNL succedutisi nel tempo, si è ivi giunti a «una ricostruzione complessiva del sistema retributivo scelto per compensare l’attività dei dirigenti medici, anche non apicali (v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010), che depone in senso univoco per la non configurabilità del lavoro eccedentario da parte di tutti i dirigenti medici, in ragione della sussistenza di un regime orario flessibile delle loro prestazioni e di un sistema di retribuzione incentivante basato sulla valorizzazione degli obiettivi perseguiti, anziché sul computo del tempo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni lavorative» e che l’organizzazione dei turni di lavoro«non ha alcun legame con il diritto alla retribuzione del medico, la quale è stabilita, invece, su base mensile e in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, conformemente al disposto dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001,per il quale “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa (…)”.

Tale retribuzione non è computata, allora, ad ore e il suo ammontare nulla ha a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro, tanto che copre pure il periodo legittimamente non destinato all’esecuzione della prestazione in senso stretto. Pertanto, se il dipendente ha fornito una prestazione almeno pari a quella prevista nel contratto, egli non può ottenere, a titolo retributivo, un importo maggiore di quello spettante contrattualmente. In particolare, una simile richiesta non può essere ricollegata al superamento del limite, sopra indicato, di 38 ore che, in realtà, rappresenta non un massimo, ma un minimo prestazionale».

4. Da talicondivisibili argomenti consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione dell’impugnata sentenza. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2 , c.p.c.) con reiezione dell’originario ricorso dellalavoratrice.

5. Nonostante la totale soccombenza dellalavoratrice, si ravvisano i presupposti per la compensazione dell e spese dell’intero processo,considerati il diverso esito dei due gradi di merito e il solo recentissimo affermarsi di un chiaro orientamento di legittimità.

6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, re