Cassation court dismisses ENAC's appeal, upholding EU-compliant interpretation of stabilization tenure rights for public servants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected ENAC's appeal against a lower court ruling that granted Vito Foti seniority rights upon his indefinite-term appointment. ENAC argued that stabilization should reset qualifications and pay scales, but the court found this violated EU non-discrimination principles. Consequently, the court affirmed that general laws cannot justify unequal treatment between fixed-term and permanent employees regarding tenure recognition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 519, l. n. 296/2006; Art. 4, Accordo quadro direttiva 1999/70/CE: General legislative provisions cannot justify differential treatment between fixed-term and permanent employees regarding seniority recognition, requiring conformity with EU non-discrimination principles.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1038-2019 proposto da: ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro FOTI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio degli avvocati FRANCESCA COLOMBARONI, ENRICO PERRELLA, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2854/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2018 R.G.N. 2319/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.1038/2019 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 CC - che, con sentenza del 15 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da Vito Foti nei confronti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, dipendente dell’Ente assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione, a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio maturata in relazione all’impiego in termine presso il medesimo Ente quale ingegnere aeronautico con inquadramento nella I qualifica professionale I livello economico e per l’effetto l’attribuzione dalla data di assunzione a tempo indeterminato del II livello economico e degli avanzamenti successivi che avrebbe ottenuto ove, se correttamente inquadrato, avesse potuto partecipare alle procedure all’uopo indette, con condanna dell’Ente al pagamento delle relative differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la norma relativa alla stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, l. n. 296/2006 deve essere interpretata in senso conforme alla normativa UE ovvero in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in relazione al riconoscimento dell’anzianità di servizio ed alle sue implicazioni giuridiche ed economiche giungendo a ritenere pienamente fondata nell’an e nel quantum la domanda dell’istante ; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ENAC, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Foti; - che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, l’Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. !, comma 519, l. n. 296/2006 e 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, imputa alla Corte territoriale l’aver disatteso l’indirizzo interpretativo espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica in merito alla procedura di stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni, secondo cui l’assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della procedura di stabilizzazione, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell’anzianità di servizio; - che il motivo risulta infondato alla luce degli orientamenti accolti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue e di questa stessa Corte cui la Corte territoriale si è doverosamente conformata, valendo tali orientamenti a vanificare le tesi sostenutadall’Ente ricorrente circa la violazione da parte della pronunzia delle norme interne di legge e di contratto che regolano la fattispecie, per aver sancito, appunto in materia di periodi di anzianità, che “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato il fatto che questa differenza sia prevista da una norma generale ed astratta quale una legge od un contratto collettivo”; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove il relativo versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 8.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovu