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Ordinanza — n. 27783/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses public employment lawsuit against social care facility due to lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27783/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by former employees against a social care facility regarding their dismissal and unpaid wages. The lower court had rejected the claims, ruling that the facility's financial collapse justified the suspension of work and that the correct legal path involved a regional mobility procedure rather than direct litigation. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible due to a sudden lack of legal interest for the specific plaintiff, Rosa Anna Cacciatore, and rejected the remaining claims without assigning costs.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002; Art. 295 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the plaintiff loses standing due to a subsequent lack of interest, rendering the sanctioning mechanism inapplicable.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest inadmissible appeal public employment social care facility sudden loss of standing unified contribution regional mobility procedure sospensione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
Art. 295 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
artt. 111 Cost
art. 360 c.p
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13636/2015
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20472-2019 proposto da: CRAVOTTA SALVATORE, CRAVOTTA MARIA CONCETTA, LEONORA MARIA PIERA; LIVRIZZI MARIA PIA, nella qualità di erede di BIANCHERI GIUSEPPE PIETRO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi degli avvocati CHIARA BENNARDO, MARCO BENNARDO; BONASERA SANTINA, CACCIATORE ROSA ANNA, FIORE RITA, MILAZZO ROSARIA, SATALINO ANTONIA, VINCIGUERRA MARIA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FILIPPO BENNARDO; -ricorrenti - contro IPAB CASA DI OSPITALITA' CENTRO SERVIZI SOCIALI CANONICO CATALDO PAGANO;

Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.20472/2019 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 444/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/12/2018 R.G.N. 151/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 22 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta e rigettava la domanda proposta da Giuseppe Pietro Bianchieri e altri 11 nei confronti dell’IPAB Casa di Ospitalità Centro di Sevizi Sociali “Canonico Cataldo Pagano” (ente strumentale del Comune di San Cataldo, sottoposto al controllo regionale), avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tutti dipendenti dell’IPAB, al ripristino del servizio agli anziani, sospeso temporaneamente ed illegittimamente dall’ente datore di lavoro, all’esecuzione della prestazione lavorativa con le mansioni per le quali erano stati assunti con la regolare corresponsione delle retribuzioni, all’esecuzione della stessa prestazione nei locali dell’IPAB opportunamente ripristinati, alla corresponsione delle retribuzioni per il periodo antecedente il mese di maggio 2009 e per il periodo successivo sino al soddisfo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura non inferiore a euro 200.000,00 o in quella determinata anche in via equitativa e con riferimento alle posizioni contributive ed alle prestazioni pensionistiche, al risarcimento dei danni da demansionamento e mobbing, al passaggio, previo espletamento della procedura di estinzione di cui all’art. 34 l. r. n. 22/1986, alle dipendenze del Comune di San Cataldo, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata applicazione della predetta norma; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, la riconducibilità della fattispecie, data dall’interruzione di ogni attività da parte dell’IPAB a far data dal maggio 2009 a causa dell’irreversibile disavanzo economico in cui era venuta a trovarsi, all’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento, legittimante la sospensione unilaterale del rapporto e delle corrispettive obbligazioni, e, stante la non imputabilità all’IPAB della causa dell’impossibilità, l’infondatezza della domanda relativa alle retribuzioni mancate a far data dalla sospensione nonché al risarcimento danni da demansionamento, come pure, per carenza di allegazione e prova, della domanda di risarcimento per mobbing ed ancora il difetto di legittimazione passiva dell’IPAB relativamente alle domande attinenti al passaggio alle dipendenze del Comune di San Cataldo ed alle correlate pretese risarcitorie, giungendo poi a sancire l’inammissibilità e comunque il difetto di giurisdizione rispetto alle ulteriori domande avanzate con riferimento ai fatti intervenuti in corso di causa dalla proposta di estinzione dell’IPAB avanzata all’Assessorato Regionale della Famiglia dal Commissario straordinario all’uopo nominato fino all’impugnazione del bando di gara approvato dallo stesso Commissario per la locazione degli immobili dell’’IPAB; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il Biancheri ed altri 9 degli originari istanti, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l’IPAB non ha svolto difesa alcuna; - che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione uno dei ricorrenti, la Sig.ra Rosa Anna Cacciatore ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso, di cui il Collegio all’odierna udienza dà atto, dichiarando, con riguardo alla rinunciante, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse CONSIDERATO - che, con il primo motivo, gli odierni ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 295 c.p.c., imputano alla Corte territoriale l’omessa pronunzia, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, circa le domande relative al riconoscimento del diritto al passaggio, previa procedura di estinzione dell’IPAB ex art. 34 l. r. n. 22/1986, alle dipendenze del Comune di San Cataldo ed al risarcimento del danno per mancata applicazione della predetta norma e la successiva istanza di sospensione del giudizio in pendenza del contenzioso relativo all’applicabilità della norma medesima; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., gli odierni ricorrenti, lamentano a carico della Corte territoriale la mancata considerazione della tardività della costituzione in appello dell’IPAB e della mancata impugnazione in via incidentale della decisione di rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall’IPAB in primo grado volta alla declaratoria di intervenuta risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta con conseguente passaggio in giudicato della pronunzia e l’incongruità della decisione espressa dalla Corte medesima rispetto alle implicazioni di tale situazione processuale, in particolare per quel che riguarda il diritto alla corresponsione della retribuzione stante la riconosciuta perdurante funzionalità dei rapporti di lavoro; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 112, 116, 215, c.p.c., 2697, rilevante sotto gli ulteriori profili della nullità della sentenza impugnata e dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., gli odierni ricorrenti imputano alla Corte territoriale l’omessa considerazione o comunque il travisamento della documentazione, a detta loro, attestante l’insussistenza dell’affermata impossibilità sopravvenuta e comunque l’imputabilità alla stessa IPAB del mancato funzionamento, facendone discendere l’error in procedendo per discostarsi la decisione dalle risultanze istruttorie e l’apparenza della motivazione in irriducibile contrasto con quanto emerso in atti; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c.

è prospettata in relazione all’asserita erroneità della decisione ed alla conseguente soccombenza della controparte; - che il primo motivo si rivela infondato, avendo la Corte territoriale puntualmente statuito in ordine alla domanda originariamente formulata per il riconoscimento del diritto degli odierni ricorrenti al passaggio alle dipendenze del Comune di San Cataldo previo espletamento della procedura di estinzione dell’IPAB, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della stessa, da cui discende il rigetto dell’ultronea domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; - che parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto le vicende gestionali dell’IPAB e le cause del suo dissesto determinante l’interruzione di ogni attività irrilevanti sul piano del rapportodi lavoro, con conseguente inconfigurabilità della colpa per l’inadempimento delle relative obbligazioni, essendo previsto a fronte di simili situazioni, da apposita legge regionale, l’attivazione, sulla base della valutazione rimessa agli organi regionali di vigilanza, soggetta alla giurisdizione amministrativa, di una procedura di mobilità del personale, implicante la prosecuzione del rapporto, previsione la cui applicazione costituisce il vero oggetto della pretesa azionabile dal personale non più impiegato presso l’IPAB ma, come ritenuto dalla Corte territoriale, non nei confronti di questa, quale originario soggetto datore, a riguardo carente di legittimazione, bensì del soggetto dalla legge indicato come successore nella titolarità del rapporto, nella specie il Comune di San Cataldo; - che il quarto motivo deve ritenersi inammissibile in ragione della dichiarata infondatezza dei precedenti; - che, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso rinunciato da Rosa Anna Cacciatore per sopravvenuta carenza di interesse, non sussistendo nei suoi confronti i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015); - che, nei confronti degli altri ricorrenti , va disposto il rigetto dell’impugnazione senza attribuzione delle spese non avendo l’IPAB intimata svolto difesa alcuna ma dandosi atto d ella sussistenza, nei loro confronti, dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove il relativo versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesseil ricorso di Rosa Anna Cacciatore, rinunciante; rigetta il ricorso degli altri ricorrenti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti - con esclusione della rinunciante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre