Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Filippo Brancacci, had not responded to the lower court's proposal for judgment termination, while the respondent, INPS, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the communication of a proposal for judgment termination constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of litigation costs to the respondent.
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12462/2021 R.G. proposto da: FILIPPO BRANCACCI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Maganuco,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro INPS,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza, Vincenzo Stumpoe Vincenzo Triolo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 528/2020 emessa da lla C orte di Appello di Caltanissetta Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Non sussistendole condizioni di cui all’art. 152 disp.att.c.p.c. per l’esonero delle spese di lite, deve provvedersi, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così