Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Lecce Court of Appeal judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Telecom Italia, the appellant, did not act to preserve the right to appeal after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2980/2024R.G. proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Marazza e Domenico De Feo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro STEFANO CARRAFA, SERGIO ROMANO, PIERANGELO VINCENTI, DARIO DONNO, PIERLUIGI NEGROe FRANCESCO SOZZO , domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Fernando Caracuta, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- contro GIOVANNI POTENZA, LUIGI ALESSANDRELLI -intimati- nonché nei confronti di I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE) -intimato- avverso la SENTENZA n. 543/2023emessa dalla Corte di appello di Lecce Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg