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Ordinanza — n. 27700/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to allege facts and legal bases for seniority calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27700/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the worker's claim against the employer. The worker argued the appellate court failed to examine his seniority for severance pay, but the court ruled that documents alone do not constitute legal allegations without specific narrative support. Consequently, the court found the appeal violated the principle of specificity required for cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ., n. 5; Art. 366, n. 6; Art. 369, n. 4 cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds fail to specifically allege the facts and legal bases supporting the claim, as mere documentary production does not substitute for a formal allegation of the circumstances constituting the right.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal principle of specificity allegation of facts seniority calculation severance pay entitlement documentary evidence labor law procedure indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5
Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.
Art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ.
Art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
art. 360 cod.proc.civ
Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n.
art. 91 cod.proc.civ
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13625 del 2019
Cass. n. 13625 del 2019, Cass.
Cass. n. 9646 del 2022
13625 del 2019, Cass. n. 9646 del 2022, Cass.
Cass. n. 1084 del 2023
9646 del 2022, Cass. n. 1084 del 2023, Cass.
Cass. n. 14450 del 2024
Cass. Sez. Un.n. 8202/2005
Cass. n. 15228/2007
Sez. Un.n. 8202/2005
Sez. Un.n. 8202/2005; Cass.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24468-2021 proposto da: BAGLIO DOMENICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE REALE, MONICA VANDELLI; -ricorrente - contro S.F.H. S.P.A. già SYSTEM S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 1, presso lo studio dell'avvocato MILENA IANNACCONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PENNICA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 539/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 694/2020;

Oggetto LICENZIAMENTO DIRIGENTE R.G.N.24468/2021 Cron. Rep. Ud.10/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Modena, ha accertato la illegittimità del licenziamento intimato da System s.p.a. a Domenico Baglio in data 18.5.2018 considerato il mancato rispetto, a fronte di un licenziamento di natura disciplinare, della procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970 ed ha riconosciuto al lavoratore, avente qualifica di dirigente dall’aprile 2013, l’indennità di preavviso (pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), il trattamento di fine rapporto, l’indennità supplementare (pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione).

2. La Corte territoriale –rilevato che era passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado che accertava come assorbente la violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, con conseguente assorbimento di ogni valutazione in ordine alla giustificatezza del licenziamento – ha sottolineato che l’indennità di preavviso era stata correttamente computata ai sensi dell’art. 23 del CCNL Dirigenti Industria (di cui il giudice di primo grado aveva fatto applicazione d’ufficio, a fronte della mancata allegazione, nonché produzione, attorea di altre norme in base al quale l’anzianità pregressa poteva essere valutata complessivamente e in misura maggiore) e che nessuna indennità spettava ai sensi dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (non applicabile ai dirigenti) né a titolo discriminatorio e ritorsivo (a fronte della carenza di specifici capi di prova testimoniale sui fatti costitutivi).3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti avendo, la Corte di appello, trascurato di considerare l’anzianità di servizio del Baglio, anche utilizzando i suoi poteri d’ufficio, e omesso di consultare le fonti collettive prodotte sin dal primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione o falsa applicazione “di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 19 e 23 CCNL Dirigenti Industria)” avendo, la Corte di appello, considerato – ai fini della liquidazione delle indennità al dirigente – solamente gli ultimi cinque anni di qualifica dirigenziale, omettendo la corretta applicazione degli artt. 19 e 26 del CCNL applicato alla fattispecie.

3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili.

4. Le censure formulate come violazione di norme pattizio e come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio –vizio, quest’ultimo, il cui esame peraltro risulta impedito dalla presenza di una sentenza c.d. « doppia conforme » -non coglie la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione dell’anzianità di servizio e sulla mancata consultazione delle fonti collettive depositate in giudizio (dalle quali emerge un art. 26 CCNL Dirigenti Industria che detta il criterio di computo della “anzianità di servizio”) ma nulla deduce circa la carenza assoluta di allegazioni (in ordine ai criteri di computo dell’anzianità di servizio) nel ricorso introduttivo del giudizio, carenza richiamata a fondamento della pronuncia impugnata.

5. Nel rito dellavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatt i non allegati nonché su circostanze che, configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, posto che i principi della domanda e della disponibilità del processo (artt. 99, 112 c.p.c. e 2697 c.c.) richiedono la puntuale (e tempestiva) allegazione dei fatti costitutivi della domanda (cfr. da ultimo Cass. n. 25148/2017; cfr. altresì Cass. n. 21032/2008), onere di allegazione che non va confuso con la fase (logicamente successiva e distinta rispetto a quella della introduzione dei fatti del giudizio) dell’accertamento delle circostanze costitutive dei diritti fatti valere.

6. Invero, non rileva che nel fascicolo del primo grado di giudizio fossero stati allegati i CCNL (circostanza che la Corte di appello smentisce), essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, non potendo la produzione documentale equivalere di per sé all'allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo, non si dà per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione di documenti relativi a fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e compiuta allegazione (così da ult. Cass. n. 13625 del 2019, Cass. n. 9646 del 2022, Cass. n. 1084 del 2023, Cass. n.14450 del 2024);

7. Di conseguenza, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso per cassazione il contenuto (o la parte saliente) del ricorso introduttivo del giudizio (ove emergeva l’allegazione specifica dei criteri di computo dell’anzianità di servizio ai fini della liquidazione dell’indennità di preavviso e dell’indennità suppletiva e l’indicazione delle fonti poste a base del diritto preteso), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.

8. In ogni caso, e in ordine all'esercizio dei poteri istruttori di ufficio da parte del giudice e al sistema delle preclusioni che, nel processo del lavoro, regola l'ammissione delle prove costituite e di quelle costituende, la Corte distrettuale si è attenuta ai principi elaborati da questa Corte (Cass. Sez. Un.n. 8202/2005; Cass. n. 15228/2007), cui si intende dare seguito, circa la necessità di un contemperamento ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale e, quindi, alla correttezza dell'acquisizione del documento esatto preesistente, che presuppone pur sempre la puntuale allegazione delle circostanze di fatto e delle fonti di diritto su cui il diritto vantato si fonda.9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

10. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a